Menù di navigazione

Legge regionale 28 maggio 2012, n. 23

Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, dell' 1 giugno 2012

Art. 10
- Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti è formato da tre componenti nominati dal Consiglio regionale fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) (61)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 49.

.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti restano in carica cinque anni, possono essere confermati una sola volta e assistono alle riunioni del comitato portuale.
3. Al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta un’indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.(1)

Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 16.

4. Al collegio dei revisori dei conti, qualora si rechi per l'esercizio delle sue funzioni in luoghi diversi da quello della propria residenza, spetta il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dirigenti regionali.
5. Al collegio dei revisori dei conti si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile che disciplinano il collegio sindacale delle società per azioni.
5 bis. Al collegio si applicano le disposizioni della l.r. 5/2008 . (12)

Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 81.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 78.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 79.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 80.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 81.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima inserita con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 2; poi è abrogata con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 4; poi è abrogata con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 6; poi è abrogata con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68 , art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 1 del 12 gennaio 2018 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 ottobre 2016, n. 72 (Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012 ).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 aprile 2020, n. 27 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 49 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 50 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 51 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 12 dicembre 2023, n. 46 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 56.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 57.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 59.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 61.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 61.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 62.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.