Legge regionale 8 maggio 2012, n. 18
Disposizioni organizzative relative all’utilizzo di talune tipologie di farmaci nell’ambito del servizio sanitario regionale.
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 9 maggio 2012
Art. 7
- Clausola valutativa
1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 31 marzo 2014, una relazione argomentata sull’attuazione della presente legge, nella quale sono contenute in particolare le informazioni relative a:
a) emanazione degli indirizzi procedurali ed organizzativi regionali di cui all’articolo 6, comma 1, ed eventuale elaborazione di proposte e pareri da parte del Consiglio sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 6, comma 4;
b) numero di pazienti trattati con farmaci cannabinoidi, distinti per patologia e per tipologia di assistenza, ai sensi degli articoli 4, 4 bis e 5; (6)
c) eventuali variazioni determinate dall’applicazione della legge sulla spesa farmaceutica delle aziende sanitarie;
d) eventuali criticità emerse nell’applicazione della legge, da individuare in particolare nelle disomogeneità riscontrate sul territorio regionale e nelle problematiche inerenti l’acquisizione e l’erogazione dei farmaci cannabinoidi.
2. Successivamente, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale le informazioni di cui al comma 1 nell’ambito di una specifica sezione della relazione sanitaria regionale di cui all’articolo 20, comma 3, della l.r. 40/2005 .
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.