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Legge regionale 8 maggio 2012, n. 18

Disposizioni organizzative relative all’utilizzo di talune tipologie di farmaci nell’ambito del servizio sanitario regionale.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 9 maggio 2012

Art. 6 bis
1. La Giunta regionale può stipulare convenzioni con i centri e gli istituti autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione o alla preparazione dei farmaci cannabinoidi.
2. La Giunta regionale, ai fini della presente legge e anche per ridurre il costo dei farmaci cannabinoidi importati dall’estero, è autorizzata ad avviare azioni sperimentali o specifici progetti pilota con altri soggetti autorizzati, secondo la normativa vigente, a produrre farmaci cannabinoidi.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 5.

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Lettera così sostituita con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 6.

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Punto aggiunto con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.