Legge regionale 8 maggio 2012, n. 18
Disposizioni organizzative relative all’utilizzo di talune tipologie di farmaci nell’ambito del servizio sanitario regionale.
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 9 maggio 2012
Art. 6
- Attuazione
1. In coerenza con la programmazione in materia sanitaria e sociale di livello regionale, la Giunta regionale emana, con deliberazione, gli indirizzi procedurali ed organizzativi per l’attuazione della presente legge.
2. La deliberazione di cui al comma 1, contiene in particolare disposizioni rivolte:
a) ad assicurare l’omogeneità nell’organizzazione delle attività di cui agli articoli 4, 4 bis e 5. (4)
b) a monitorare il consumo sul territorio regionale sia dei medicinali registrati all’estero, inclusi quelli a base di cannabinoidi, sia delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi, prevedendo a tal fine la periodica trasmissione alla Regione dei relativi dati quantitativi;
c) a promuovere la massima riduzione dei tempi di attesa e adeguate modalità informative.
3. Le aziende sanitarie assumono le misure necessarie per adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Il Consiglio sanitario regionale può elaborare proposte e pareri sull’utilizzo appropriato dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche, anche ai fini della compiuta applicazione in ambito regionale di linee guida statali.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.