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Legge regionale 8 maggio 2012, n. 18

Disposizioni organizzative relative all’utilizzo di talune tipologie di farmaci nell’ambito del servizio sanitario regionale.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 9 maggio 2012

Art. 4
- Erogazione in ambito ospedaliero
1. La somministrazione dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche in ambito ospedaliero è effettuata nei limiti del budget aziendale, in coerenza con gli strumenti della programmazione aziendale.
2. La somministrazione dei farmaci cannabinoidi si intende effettuata in ambito ospedaliero quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) la fase di inizio del trattamento si svolge presso strutture ospedaliere o a queste assimilabili;
b) l’eventuale prosecuzione del trattamento in sede di dimissioni assistite del paziente, come regolate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 6, comma 1, è condizionata all’esigenza di una continuità terapeutica con il ricorso ai farmaci cannabinoidi già utilizzati nelle strutture di cui alla lettera a);
c) i farmaci cannabinoidi sono acquisiti tramite la farmacia ospedaliera.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 5.

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Lettera così sostituita con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 6.

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Punto aggiunto con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.