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Legge regionale 8 maggio 2012, n. 18

Disposizioni organizzative relative all’utilizzo di talune tipologie di farmaci nell’ambito del servizio sanitario regionale.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 9 maggio 2012

Art. 3
- Ambito di applicazione e disposizioni generali
1. La presente legge si applica alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliero-universitarie di cui agli articoli 32 e 33 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), nonché alle strutture private accreditate che erogano prestazioni in regime ospedaliero si sensi dell’articolo 76 della stessa l.r. 40/2005 .
1 bis. I farmaci cannabinoidi possono essere prescritti, con oneri a carico del servizio sanitario regionale (SSR), dal medico specialista del SSR e dal medico di medicina generale, sulla base del piano terapeutico redatto dal medico specialista del SSR. Restano ferme le specifiche disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di modalità di prescrizione medica. (2)

Comma inserito con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20, art. 2.

2. L’acqisto dall’estero dei farmaci cannabinoidi è disciplinato del decreto del Ministro della sanità 11 febbraio 1997 (Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all’estero) ed è consentito solo quando altri farmaci disponibili si siano dimostrati inefficaci o inadeguati al bisogno terapeutico del paziente, in conformità a quanto previsto dall’articolo 2 del suddetto decreto. Si osserva, altresì, quanto previsto dall’articolo 158, commi 6 e 9, Sito esternodel decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive direttive di modifica relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE).
3. L’allestimento e la prescrizione delle preparazioni magistrali a base dei principi attivi cannabinoidi sono disciplinati ai sensi della normativa statale.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 5.

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Lettera così sostituita con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 6.

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Punto aggiunto con l.r. 19 febbraio 2015, n. 20 , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.