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Legge regionale 7 maggio 2012, n. 17

Disposizioni di prima applicazione del procedimento di formazione del programma unitario di valorizzazione territoriale (PUV). Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 .

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 9 maggio 2012





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Vista la legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’Sito esternoarticolo 27 del decreto - legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 22 dicembre 2011, n. 214 );


Considerato quanto segue:


1. L’articolo 7, comma 1, della l.r. 8/2012 dispone che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, gli enti interessati trasmettano la propria proposta di piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per la parte che può comportare effetti di variante allo strumento urbanistico comunale alla Regione, alla provincia e, ove trattasi di ente diverso dal comune, al comune dove è localizzato il bene;


2. Tale termine, così stabilito, non consente a numerosi comuni, che sono interessati dal rinnovo dei propri consigli comunali nelle imminenti elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012, di rispettare quanto previsto dalla disciplina sopracitata;


3. Appare opportuno differire il termine nei confronti dei comuni interessati dalle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012, al fine di permettere agli stessi di formulare compiutamente le proposte di piano in tempi utili;


4. È necessario prevedere l’immediata entrata in vigore della legge;


Approva la presente legge


Art. 1
- Modifiche all’articolo 7 della l.r. 8/2012
1.
Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), è inserito il seguente:
“1 bis. Per i comuni interessati dalle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012, il termine di cui al comma 1, è di sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio comunale.”.
Art. 2
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.