Legge regionale 7 maggio 2012, n. 17
Disposizioni di prima applicazione del procedimento di formazione del programma unitario di valorizzazione territoriale (PUV). Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 .
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 9 maggio 2012
PREAMBOLO
Visto l’

Vista la legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’


Considerato quanto segue:
1. L’articolo 7, comma 1, della l.r. 8/2012 dispone che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, gli enti interessati trasmettano la propria proposta di piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per la parte che può comportare effetti di variante allo strumento urbanistico comunale alla Regione, alla provincia e, ove trattasi di ente diverso dal comune, al comune dove è localizzato il bene;
2. Tale termine, così stabilito, non consente a numerosi comuni, che sono interessati dal rinnovo dei propri consigli comunali nelle imminenti elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012, di rispettare quanto previsto dalla disciplina sopracitata;
3. Appare opportuno differire il termine nei confronti dei comuni interessati dalle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012, al fine di permettere agli stessi di formulare compiutamente le proposte di piano in tempi utili;
4. È necessario prevedere l’immediata entrata in vigore della legge;
Approva la presente legge
Art. 1
- Modifiche all’articolo 7 della l.r. 8/2012
1.
Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), è inserito il seguente:
“1 bis. Per i comuni interessati dalle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012, il termine di cui al comma 1, è di sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio comunale.”.
Art. 2
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.