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Legge regionale 7 maggio 2012, n. 17

Disposizioni di prima applicazione del procedimento di formazione del programma unitario di valorizzazione territoriale (PUV). Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 .

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 9 maggio 2012





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Vista la legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’Sito esternoarticolo 27 del decreto - legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 22 dicembre 2011, n. 214 );


Considerato quanto segue:


1. L’articolo 7, comma 1, della l.r. 8/2012 dispone che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, gli enti interessati trasmettano la propria proposta di piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per la parte che può comportare effetti di variante allo strumento urbanistico comunale alla Regione, alla provincia e, ove trattasi di ente diverso dal comune, al comune dove è localizzato il bene;


2. Tale termine, così stabilito, non consente a numerosi comuni, che sono interessati dal rinnovo dei propri consigli comunali nelle imminenti elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012, di rispettare quanto previsto dalla disciplina sopracitata;


3. Appare opportuno differire il termine nei confronti dei comuni interessati dalle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012, al fine di permettere agli stessi di formulare compiutamente le proposte di piano in tempi utili;


4. È necessario prevedere l’immediata entrata in vigore della legge;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.