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Legge regionale 7 maggio 2012, n. 16

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di apprendistato.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 9 maggio 2012





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 );


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);



Considerato quanto segue:


1. Il Sito esternod.lgs. 167/2011 ha riformato l’istituto dell’apprendistato abrogando le norme contenute negli articoli da 47 a 53 Sito esternodel decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Sito esternolegge 14 febbraio 2003, n. 30 ), di cui l’articolo 18 ter della l.r. 32/2002 è attuazione, stabilendo, in particolare, all’articolo 7, comma 7, che per le regioni e i settori ove la disciplina del testo unico non è immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria, e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore del testo unico, le regolazioni vigenti;


2. Il termine stabilito per il regime transitorio dall’Sito esternoarticolo 7, comma 7, del d.lgs. 167/2011 scade il 25 aprile 2012 e quindi è urgente modificare la normativa regionale al fine di recepire le nuove tipologie di apprendistato;


3. Al fine di adottare tempestivamente i provvedimenti attuativi è prevista l’immediata entrata in vigore della legge.


Approva la presente legge


Art. 1
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è aggiunto il seguente:
“1 bis. La Regione con le disposizioni del regolamento di cui all’articolo 32, comma 5 bis, sentita la Commissione regionale permanente tripartita di cui all’articolo 23, attua gli obiettivi individuati al comma 1.”.
Art. 2
1. L’articolo 18 ter della l.r. 32/2002 è abrogato.
Art. 3
1. Il comma 5 bis dell’articolo 32 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
“5 bis. Relativamente all’apprendistato, il regolamento regionale disciplina:
a) per l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, i profili formativi secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247);
b) per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, le modalità organizzative e di erogazione dell'attività formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, a norma dell’articolo 4, commi 3 e 4, del d.lgs. 167/2011;
c) per l’apprendistato di alta formazione e di ricerca, la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per i profili che attengono alla formazione, secondo le modalità previste dall’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 167/2011.”.
Art. 4
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.