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Legge regionale 11 aprile 2012, n. 13

Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007)

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 18 aprile 2012

Art. 1
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 bis della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007), sono aggiunti i seguenti:
“2 bis. Gli importi della tassa automobilistica regionale di cui al capo I del titolo III del d.lgs 504/1992 relativi ai veicoli con uso privato in locazione senza conducente sono ridotti del 10 per cento limitatamente alle seguenti categorie:
a) autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come “euro 5” o in conformità a direttive comunitarie successive;
b) autocarri per i quali la tassazione è commisurata alla potenza effettiva dei motori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), immatricolati come “euro 5” o in conformità a direttive comunitarie successive;
c) autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo ed autocarri di cui alla lettera b), omologati per la circolazione mediante alimentazione del motore, esclusiva o doppia, a gas metano, a gas di petrolio liquefatto (GPL), ad idrogeno od elettrica.
2 ter. La riduzione di cui al comma 2 bis, ha effetto per i pagamenti da eseguirsi relativamente al primo periodo fisso successivo alla data di entrata in vigore del comma 2 bis stesso.
2 quater. Gli importi di cui al comma 2 bis, sono ridotti del 10 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2013 relativi a periodi fissi successivi a tale data.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.