Legge regionale 27 marzo 2012, n. 12
Disposizioni urgenti in materia ambientale. Modifiche alla l.r. 20/2006 , alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 64/2009 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 6 aprile 2012
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) ed l), dello Statuto;
Visto il

Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo);
Considerato quanto segue:
Per quanto concerne la sezione I:
1. E’ opportuno chiarire che il piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti, di cui all’articolo 24, commi 2 e 3, della l.r. 20/2006 , ove previsto, deve essere presentato contestualmente alla richiesta di autorizzazione. Allo stesso articolo 24, comma 3, occorre specificare che la norma si applica anche ai titolari di autorizzazione ambientale integrata;
2. L’istituzione dell’autorità idrica toscana, a cui sono state trasferite, a partire dal 1° gennaio 2012, le funzioni già esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all’

3. Sempre in considerazione della recente istituzione dell’autorità idrica toscana, è anche opportuna una rivisitazione dei tempi per la stipula degli accordi e contratti di programma, posticipando al 31 dicembre 2012 il termine previsto per la stipula degli stessi di cui all’articolo 26 della l.r. 20/2006 ;
4. E’ opportuno stabilire che gli accordi e i contratti di programma di cui all’articolo 26 della l.r. 20/2006 definiscano, in conformità alle indicazioni contenute nella parte III, allegato 5,

Per quanto concerne la sezione II:
5. E’ necessario specificare, conformemente al parere reso in data 1° dicembre 2011 dall’albo nazionale dei gestori ambientali, sezione regionale della Toscana, che gli impianti autorizzati alla raccolta con le procedure di cui alla parte IV, titolo I, capi IV e V,


a) dare certezza agli operatori nell’applicazione dell’articolo 20 sexies della l.r. 25/1998 , assicurandone l’uniforme applicazione sul territorio regionale;
b) chiarire che il richiamo al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’8 marzo 2010, n. 65 (Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), contenuto nell’articolo 20 sexies della l.r. 25/1998 , non ha inteso introdurre l’obbligo di iscrizione a detto albo dei gestori ambientali per i soggetti gestori degli impianti autorizzati alla raccolta con le procedure di cui alla parte IV, titolo I, capi IV e V,

Per quanto concerne la sezione III:
6. E’ necessario posticipare al 31 marzo 2013 i termini per la presentazione della denuncia di esistenza degli sbarramenti di ritenuta di cui alla l.r. 64/2009 , e conseguentemente per la presentazione delle eventuali relative domande di regolarizzazione e di autorizzazione in sanatoria, in quanto la crisi degli operatori del settore, determinata dalla particolare congiuntura economica sfavorevole, rende necessaria la rivisitazione dei tempi dei suddetti adempimenti; ciò anche a fronte del rischio di dismissione dei bacini di accumulo, che costituiscono patrimonio di interesse comune.
Approva la presente legge