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Legge regionale 27 marzo 2012, n. 12

Disposizioni urgenti in materia ambientale. Modifiche alla l.r. 20/2006 , alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 64/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 6 aprile 2012

Art. 4
1. All’articolo 20 sexies della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), dopo le parole:
“a condizione che tali impianti”
sono inserite le seguenti:
“, non iscritti all’albo dei gestori ambientali di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche),”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.