Legge regionale 14 marzo 2012, n. 9
Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) in materia di interventi a favore dei toscani nel mondo.
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 21 marzo 2012
Art. 15
- Disposizioni finali
1. Le disposizioni relative agli organismi di cui agli articoli 34, 35, 36, 38 e 39 della l.r. 26/2009 , come modificati dalla presente legge, sono efficaci a partire dalla prima legislatura successiva a quella in corso.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.