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Legge regionale 14 marzo 2012, n. 9

Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) in materia di interventi a favore dei toscani nel mondo.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 21 marzo 2012



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 3, comma 4, dello Statuto;


Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);


Visto il parere favorevole condizionato espresso dalla Prima Commissione consiliare in data 8 febbraio 2012;


Considerato quanto segue:


1. È necessario intervenire sull'articolazione organizzativa degli interventi in favore dei toscani nel mondo allo scopo di perseguire una maggiore efficacia ed efficienza degli interventi e una migliore funzionalità degli organismi finalizzata ad una integrazione progressiva delle politiche, da quelle inerenti la cooperazione internazionale a quelle in favore dei toscani all’estero, con quelle di promozione economica ed internazionalizzazione;


2. Al fine di migliorare il coinvolgimento dei cittadini toscani residenti all’estero, in special modo nella promozione delle eccellenze toscane nei paesi di residenza, è stata allargata la base di riferimento ai soggetti che risiedono temporaneamente all’estero, per motivi di studio o lavoro e che possono diventare anch’essi membri di una rete di soggetti toscani o “amici” della Toscana da utilizzare come “ambasciatori” delle eccellenze della Regione;


3. Per conseguire una maggiore efficacia nella necessaria azione di semplificazione burocratica e di alleggerimento degli organismi di rappresentanza, è opportuno delegificare in parte la disciplina trasferendo alla fonte regolamentare la determinazione quantitativa dei soggetti che compongono il Comitato direttivo dei toscani all'estero e le modalità di funzionamento del Comitato medesimo;


4. Le condizioni espresse dalla Prima Commissione consiliare sono state integralmente accolte, con conseguente modifica del testo;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.