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Legge regionale 14 marzo 2012, n. 9

Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) in materia di interventi a favore dei toscani nel mondo.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 21 marzo 2012

Art. 7
1. Nella rubrica e nei commi 1 e 3 dell'articolo 34 della l.r. 26/2009, le parole:
"toscani all'estero"
sono sostituite dalle seguenti:
"toscani nel mondo".
2. Il comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:
“2. L'Assemblea dei toscani nel mondo è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o assessore da lui delegato ed è composta da:
a) due vicepresidenti di cui uno residente in Toscana con funzioni vicarie;
b) un rappresentante per ogni associazione riconosciuta ai sensi degli articoli 30 e 31;
c) i coordinatori di area geografica di cui agli articoli 38 e 39.”.
3. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 26/2009 è sostituita dalla seguente:
“e) designazione dei rappresentanti dei coordinamenti di area geografica nel Comitato direttivo di cui all’articolo 36.”.
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 26/2009 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Con la finalità di garantire un'ampia partecipazione dei giovani alle scelte della Regione e di rafforzare la conoscenza e la cooperazione fra la Toscana e le proprie comunità nel mondo, l'assemblea si può riunire in una specifica sessione “giovani”, la cui partecipazione è riservata ai rappresentanti delle associazioni dei giovani riconosciute ai sensi dell’articolo 31, e ai coordinatori di area geografica dei giovani toscani nel mondo.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.