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Legge regionale 14 marzo 2012, n. 9

Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) in materia di interventi a favore dei toscani nel mondo.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 21 marzo 2012

Art. 12
- Sostituzione dell'articolo 39 della l.r. 26/2009
“Art. 39 - Coordinamenti di area geografica dei giovani toscani nel mondo
1. Il coordinamento di area geografica dei giovani toscani nel mondo è composto dai presidenti o delegati di almeno due associazioni dei giovani riconosciute che operano nell’area di riferimento.
2. I coordinamenti di area geografica dei giovani sono riconosciuti dalla Giunta regionale con il compito di:
a) eleggere i propri coordinatori che fanno parte dell’Assemblea dei toscani nel mondo e del Comitato direttivo;
b) promuovere, coordinare e gestire, in collaborazione con la competente struttura regionale, le iniziative e le attività delle associazioni dei giovani operanti nell'area di riferimento;
c) promuovere la costituzione di nuove associazioni di giovani;
d) curare i rapporti con l’Assemblea dei toscani nel mondo ed il Comitato direttivo.
3. Ai coordinamenti di area geografica dei giovani si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 3 e 4.
4. La Giunta regionale revoca il riconoscimento nel caso di violazione dello Statuto o del venir meno del numero minimo di due associazioni previsto dal comma 1.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.