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Legge regionale 14 marzo 2012, n. 9

Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) in materia di interventi a favore dei toscani nel mondo.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 21 marzo 2012

Art. 10
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 26/2009 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina altresì:
a) i criteri per la definizione di temporanea permanenza all’estero ai sensi dell’articolo 29;
b) l’individuazione delle aree geografiche omogenee ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge.
c) le modalità per la revoca del riconoscimento delle associazioni e dei gruppi di cui all’articolo 30.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.