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Legge regionale 9 marzo 2012, n. 8

Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’Sito esternoarticolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 22 dicembre 2011, n. 214 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2012

Art. 7
- Disposizioni di prima applicazione del procedimento di formazione del PUV
1. In fase di prima applicazione della presente legge, al fine di consentire il più celere avvio delle procedure per l'attuazione di uno o più PUV a carattere sperimentale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ogni ente interessato trasmette la propria proposta di piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per la parte che può comportare effetti di variante allo strumento urbanistico comunale alla Regione, alla provincia e, ove trattasi di ente diverso dal comune, al comune dove è localizzato il bene. La proposta è accompagnata dalla relazione di cui all'articolo 4, comma 2.
1 bis. Per i comuni interessati dalle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012, il termine di cui al comma 1, è di sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio comunale.(1)

Comma inserito con l.r. 7 maggio 2012, n. 17, art. 1.

2. La Regione, nei trenta giorni successivi al ricevimento, procede alla convocazione di una o più conferenze di servizi, al fine di acquisire le valutazioni di tutti gli enti, compresi i comuni limitrofi, interessati dagli effetti delle proposte pervenute ai sensi del comma 1.
3. Sulla base degli esiti delle conferenze di cui al comma 2, la Giunta regionale procede agli adempimenti previsti all'articolo 4, comma 7.
4. Le varianti allo strumento urbanistico comunale che non rientrano nelle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, relative agli immobili per la cui valorizzazione la Giunta regionale non ritiene di procedere nell'ambito di un PUV ai sensi del comma 3, sono approvate con il procedimento semplificato di cui all'articolo 6.
5. Il procedimento di cui al presente articolo, si applica oltre il periodo di prima applicazione, nei casi in cui, in attuazione di normative statali o regionali, la Regione debba promuovere uno o più PUV con tempistiche non compatibili con il procedimento di cui all’articolo 4.
6. L’avvio del procedimento di PUV nei casi di cui al comma 5, è deliberato dalla Giunta regionale che ne determina anche l’ambito territoriale di riferimento. Per la condivisione del contenuto del PUV e l’acquisizione di eventuali proposte di inserimento da parte di enti interessati, si procede ai sensi dei commi 2 e 3.

Note del Redattore:

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Comma inserito con l.r. 7 maggio 2012, n. 17 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 2.

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Alinea così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 2.

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Periodo soppresso con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 3.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 3.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 4.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 43.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , ed ora così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 17.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , ed ora così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 17.

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v. B.U. 30 settembre 2014, n. 45, Avviso di Rettifica.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 49.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.