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Legge regionale 9 marzo 2012, n. 8

Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’Sito esternoarticolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 22 dicembre 2011, n. 214 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2012

Art. 6
- Procedimento semplificato per l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici comunali
1. Le varianti allo strumento urbanistico comunale che non rientrano nei casi di esclusione (16)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82, art. 5.

di cui all'articolo 3, comma 3, e che sono relative ad immobili diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 7, sono approvate con le modalità semplificate del presente articolo.
2. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano di alienazione e valorizzazione ha effetto di adozione delle varianti urbanistiche necessarie ad attuare le previsioni del piano.
3. L’avviso relativo alla deliberazione di cui al comma 2 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), i relativi atti sono contestualmente pubblicati e resi accessibili sul sito internet del comune. Gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT.
4. Decorso il termine di cui al comma 3, le varianti previste nel piano di alienazione e valorizzazione sono definitivamente approvate (16)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82, art. 5.

dal consiglio comunale, che controdeduce in ordine alle osservazioni pervenute.
5. Le procedure urbanistiche semplificate di cui al presente articolo, possono essere applicate dai comuni anche per l’attuazione di programmi di alienazione e valorizzazione della Regione ai sensi della l.r. 77/2004 , degli enti dipendenti dalla medesima, delle aziende sanitarie, nonché degli altri enti di cui all’Sito esternoarticolo 58, comma 1, del d.l. 112/2008 , convertito dalla Sito esternol. 133/2008 , relativamente ai beni immobili diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 7.
6. Ai fini dell'applicazione della procedura semplificata ai casi di cui al comma 5, il comune concorda con gli enti proprietari l'inserimento delle varianti relative ai loro beni nell'ambito della deliberazione di cui al comma 2; ove il comune non debba procedere all'approvazione di un proprio piano di alienazione e valorizzazione concorda l'adozione di apposita deliberazione, avente ad oggetto le varianti richieste.
7. Resta fermo lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), nei casi di cui alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), e in conformità a quanto previsto nell'Sito esternoarticolo 58, comma 2 del d.l. 112/2008 , convertito dalla Sito esternol. 133/2008 .
8. In caso di approvazione della variante con le modalità del presente articolo e in contrasto a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, la Regione può adottare misure di salvaguardia con gli effetti di cui all'articolo 26, comma 5, della l.r. 1/2005 entro i quarantacinque giorni successivi alla pubblicazione sul BURT della deliberazione comunale di approvazione della variante.

Note del Redattore:

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Comma inserito con l.r. 7 maggio 2012, n. 17 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 2.

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Alinea così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 2.

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Periodo soppresso con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 3.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 3.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 4.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 82 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 43.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , ed ora così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 17.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , ed ora così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 17.

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v. B.U. 30 settembre 2014, n. 45, Avviso di Rettifica.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 49.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.