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Legge regionale 2 marzo 2012, n. 7

Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) ed alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), in materia di servizio civile regionale.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2012





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Considerato quanto segue:


1. La modifica della disciplina del servizio civile regionale è sorta per ovviare ad alcune criticità riscontrate nella prassi applicativa della normativa in vigore e per operarne un potenziamento e miglioramento, in particolare per introdurre ulteriori strumenti di tutela per i giovani in servizio;


2. È opportuno superare l’attuale distinzione tra enti ed organismi federativi di enti di natura esclusivamente giuridica, facilmente eludibile, che ha creato problematiche applicative, in particolare in materia di verifica dell’esatta natura degli enti, e raggruppare in tre categorie gli enti stessi sulla base della effettiva capacità di impiego dei giovani sul territorio;


3. È opportuno permettere lo svolgimento del servizio civile regionale anche ai figli di coloro che si trovano sul territorio toscano per ragioni di studio, ivi compresa la partecipazione a corsi di formazione professionale o di aggiornamento formativo;


4. È necessario regolamentare in maniera più puntuale la possibilità di svolgere progetti di servizio civile all’estero, essendo la normativa attuale incompleta e di difficile attuazione;


5. È opportuno operare una semplificazione nell’iter di selezione dei giovani prevedendo che, come nel servizio civile nazionale, le graduatorie dei giovani siano pubblicate dall’ente sul proprio sito internet, con controlli puntuali ex post da parte della Regione;


6. È opportuno dare la possibilità anche all’amministrazione regionale, come a tutti gli altri enti pubblici e locali presenti sul territorio, di avviare giovani al servizio civile presso le proprie strutture. Essendo la Regione l’ente che gestisce la procedura, è altresì opportuno prevedere un tetto massimo di giovani che la stessa amministrazione può destinare al servizio civile presso le proprie strutture, calcolato sul totale dei giovani avviati al servizio civile regionale nell’anno solare precedente;


7. Per rispondere a particolari esigenze sperimentali, o di carattere regionale, e per garantirne uniformità di applicazione sul territorio, è opportuno prevedere la possibilità che il progetto di servizio civile sia predisposto direttamente dalla Regione che provvederà successivamente, tramite bando pubblico, a selezionare gli enti interessati all’attuazione del progetto;


8. È opportuno prevedere strumenti di tutela per i giovani in servizio per assicurare loro quei diritti non garantiti dalla normativa vigente, quali la tutela della gravidanza e dell’infortunio in servizio, ed una maggiore flessibilità nell’articolazione dell’orario;


9. È opportuno prevedere la confluenza dell’attuale piano del servizio civile nella programmazione socio-sanitaria della Regione, per ragioni di coerenza con gli obiettivi strategici e di semplificazione degli strumenti di programmazione;


10. È opportuno rivedere la composizione della Consulta regionale del servizio civile per ridurne il numero di componenti e garantirne un miglior e più agevole funzionamento, prevedendo anche la partecipazione alle sedute della Consulta di un rappresentante della Giunta regionale che faccia da tramite tra l’amministrazione e la stessa Consulta;


11. È necessario subordinare l’efficacia delle disposizioni della presente legge regionale all’approvazione delle norme regolamentari attuative della legge stessa.


Approva la presente legge

CAPO I
- Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale)
Art. 1
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), le parole:
“di cui all’articolo 7”
sono sostituite dalle seguenti:
“di cui agli articoli 7, 7 bis e 7 quater”.
2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 35/2006 è sostituita dalla seguente:
“c) approvazione del piano di cui all’articolo 16;”.
Art. 2
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 35/2006 le parole:
“tre anni”
sono sostituite dalle seguenti:
“ un anno.”.
2. Al comma 1 bis dell’articolo 5 della l.r. 35/2006 dopo la parola:
“nazionale”
sono inserite le seguenti:
“ o regionale”.
3. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 5 della l.r. 35/2006 è inserito il seguente:
“1 ter. Nell’albo degli enti di servizio civile sono presenti tre categorie di enti individuate sulla base dei seguenti criteri:
a) il numero di sedi di attuazione dichiarate;
b) la presenza stabile nell’ente di appositi coordinatori dei progetti di servizio civile.”.
4. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 5 della l.r. 35/2006 è inserito il seguente:
“1 quater. Il regolamento di cui all’articolo 19 definisce in particolare:
a) l’individuazione delle categorie di enti di servizio civile sulla base dei criteri di cui al comma 1 ter;
b) i requisiti del coordinatore dei progetti di servizio civile al quale è affidata la responsabilità organizzativa ed il coordinamento di tutti i progetti di servizio civile dello stesso ente approvati e finanziati nell’ambito del medesimo bando;
c) il numero massimo di progetti e giovani che per ogni singolo bando possono essere presentati con riferimento alle categorie di cui al comma 1 ter;
d) le procedure per l’iscrizione e le modalità di tenuta e aggiornamento dell’albo.”.
5. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 35/2006 è abrogato.
Art. 3
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 35/2006 è sostituita dalla seguente:
“b) siano residenti in Toscana o ivi domiciliati per motivi di studio o di lavoro propri o di almeno uno dei genitori;”.
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 35/2006 è inserita la seguente:
“b bis) non abbiano riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitti non colposi.”.
3. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 35/2006 dopo la parola:
“abili”
sono inserite le seguenti:
“ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)”.
4. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 35/2006 è abrogato.
Art. 4
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 35/2006 dopo la parola:
“prestato”
sono inserite le seguenti:
“sul territorio regionale”.
2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 35/2006 è sostituita dalla seguente:
“b) il responsabile del progetto;”.
3. Dopo la lettera b), del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 35/2006 è inserita la seguente:
“b bis) gli operatori di progetto presenti nella sede di attuazione quali referenti dell’ente titolare del progetto per i giovani che svolgono il servizio civile nella medesima sede;”.
4. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 35/2006 è sostituita dalla seguente:
“c) il numero dei soggetti da impiegare nei limiti indicati dal regolamento di cui all’articolo 19, specificando l’eventuale necessità di particolari requisiti di idoneità per l’ammissione al servizio;”.
5. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 35/2006 è inserita la seguente:
“c bis) l’eventuale numero ulteriore di soggetti da impiegare, comunque non superiore al 50 per cento di quelli indicati nel progetto ammesso al finanziamento, che l’ente intende autonomamente finanziare e l’impegno ad anticipare alla Regione le somme necessarie per l’intera copertura delle relative spese prima dell’avvio dei giovani al servizio;”.
6. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 35/2006 è sostituita dalla seguente:
“e) l’impegno settimanale dei giovani nei limiti di cui all’articolo 9, comma 2, e le modalità di impiego dei giovani ammessi;”.
7. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 35/2006 è inserita la seguente:
“e bis) le sedi di attuazione del progetto tra quelle già indicate al competente ufficio della Regione ed il numero di giovani per sede.”.
8. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 35/2006 è inserito il seguente:
“3.bis. Le istanze per la presentazione dei progetti sono accompagnate da apposita dichiarazione che attesti il mantenimento da parte dell’ente dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo degli enti di servizio civile regionale.”.
9. Dopo la lettera c) del comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 35/2006 è inserita la seguente:
“c bis) i requisiti del responsabile del progetto ed i requisiti ed il numero degli operatori di progetto presenti per ogni sede di attuazione del progetto.”.
10. Il comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 35/2006 è sostituito dal seguente:
“5 I criteri per l’approvazione dei progetti sono definiti con il regolamento di cui all’articolo 19.”.
11. Dopo il comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 35/2006 è inserito il seguente:
“5 bis. I progetti sono approvati dal dirigente della competente struttura regionale sulla base delle risorse disponibili e finanziati sul bilancio regionale.”.
12. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 7 della l.r. 35/2006 è inserito il seguente:
“5 ter. I progetti approvati ma non ammessi al finanziamento possono essere autonomamente finanziati per il numero di giovani indicati nello stesso progetto dall’ente proponente secondo le modalità individuate dal regolamento di cui all’articolo 19.”.
Art. 5
- Inserimento dell’articolo 7 bis nella l.r. 35/2006
“Art. 7 bis - Servizio civile all’estero
1. Il servizio civile regionale può essere prestato all’estero nell’ambito di progetti riferiti al settore degli interventi di cooperazione internazionale, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera h), presentati dagli enti e dalle organizzazioni iscritte all’albo di servizio civile regionale.
2. La permanenza dei giovani in servizio civile nelle sedi estere dove si realizza il progetto non può avere durata inferiore a sei mesi.
3. I progetti indicano oltre a quanto previsto dall’articolo 7, comma 2:
a) la sede estera ed eventualmente quella toscana dove si svolge il servizio. Nel caso la sede estera non sia tra quelle già indicate dall’ente al competente ufficio regionale, al progetto è allegato titolo idoneo attestante la disponibilità della sede e la sua conformità alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) le modalità di fruizione di vitto ed alloggio all’estero;
c) le modalità di collegamento e comunicazione dei giovani in servizio all’estero con la sede toscana dell’ente titolare del progetto;
d) le misure da adottare per garantire livelli minimi di sicurezza e di tutela dei volontari nei casi di particolari condizioni di rischio nella realizzazione del progetto;
e) le modalità di comunicazione all’autorità consolare o diplomatica italiana presso il paese estero in cui si realizza il progetto della presenza dei giovani in servizio civile;
f) le date e le modalità di partenza e rientro dal paese estero e le modalità ed i tempi di eventuali rientri intermedi durante il periodo di permanenza all’estero.
4. La Regione rimborsa all’ente titolare del progetto le spese in classe economica di un solo viaggio di andata e ritorno per ogni giovane in servizio civile all’estero.
5. Il dirigente della competente struttura regionale emana apposito bando per la selezione dei progetti di cui al comma 1, da effettuarsi sulla base dei criteri definiti nel regolamento di cui all’articolo 19.
6. I progetti sono approvati dal dirigente della competente struttura regionale e finanziati sulla base delle risorse disponibili sul bilancio regionale.”.
Art. 6
- Inserimento dell’articolo 7 ter nella l.r. 35/2006
1. Dopo l’articolo 7 bis della l.r. 35/2006 è inserito il seguente:
“Art. 7 ter - Progetti di interesse regionale
1. Per esigenze di natura sperimentale o connesse al raggiungimento di particolari obiettivi di
interesse regionale, la Giunta regionale approva progetti di servizio civile regionale, predisposti dalla competente struttura regionale, da realizzarsi presso gli enti e le organizzazioni iscritti all’albo di servizio civile regionale.
2. I progetti di cui al comma 1, sono riferiti ai settori di cui all’articolo 3 ed indicano:
a) gli obiettivi e le modalità per realizzarli;
b) il numero complessivo dei giovani da impiegare per ogni singolo progetto;
c) l’eventuale indicazione di particolari requisiti dei giovani necessari per lo svolgimento del servizio.
3. Il dirigente della competente struttura regionale predispone un bando pubblico per la presentazione e selezione di documenti operativi di cui al comma 4, nel quale sono definite in particolare:
a) le procedure di presentazione dei documenti operativi;
b) le procedure di valutazione e di approvazione dei documenti operativi;
c) le modalità di monitoraggio e verifica dell’attuazione dei documenti approvati.
4. Gli enti e le organizzazioni iscritte all’albo di servizio civile regionale interessate all’attuazione del progetto presentano un documento operativo che indica:
a) il responsabile del progetto;
b) gli operatori di progetto presenti nelle sedi di attuazione;
c) il numero dei giovani da impiegare per progetto nei limiti previsti dall’articolo 7, comma 2, lettera c);
d) l’eventuale numero ulteriore di giovani di cui all’articolo 7, comma 2, lettera c bis);
e) le sedi di attuazione e il numero dei giovani per ogni sede;
f) le modalità di impiego dei giovani e l’orario di svolgimento del servizio nei limiti di cui all’articolo 9, comma 2;
g) le attività educative e formative di cui all’articolo 15, comma 4.
5. I criteri per l’approvazione dei documenti operativi sono definiti nel regolamento di cui all’articolo 19.
6. I documenti operativi sono approvati dal dirigente della competente struttura regionale e finanziati sulla base delle risorse disponibili sul bilancio regionale.”.
Art. 7
1. Dopo l’articolo 7 ter della l.r. 35/2006 è inserito il seguente:
“Art. 7 quater - Servizio civile presso l’amministrazione regionale
1. Il servizio civile può essere prestato presso l’amministrazione regionale nell’ambito di progetti predisposti dalle strutture regionali ed approvati dal dirigente della competente struttura regionale.
2. I progetti sono riferiti ai settori di cui all’articolo 3, e contengono gli elementi di cui all’articolo 7, comma 2. Ogni progetto può prevedere un numero di giovani nei limiti previsti dall’articolo 7, comma 2, lettera c).
3. La selezione dei giovani al servizio civile regionale è effettuata dalla struttura regionale presso cui è svolto il servizio secondo le modalità di cui all’articolo 8.
4. Per ogni anno solare il numero di giovani che può prestare il servizio civile presso
l’amministrazione regionale non può essere superiore al 5 per cento del numero complessivo di giovani avviati al servizio civile regionale nell’anno solare precedente e, comunque, non superiore al numero di giovani che per ogni bando può essere richiesto dagli enti appartenenti alla categoria che può presentare il maggior numero di progetti .”.
Art. 8
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 35/2006 dopo la parola:
“progetti”
sono inserite le seguenti:
“o i documenti operativi”.
2. Il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 35/2006 è sostituito dal seguente:
“2. La selezione dei candidati è effettuata dagli enti e dalle organizzazioni il cui progetto o documento operativo è stato inserito nel bando di cui al comma 1.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 35/2006 dopo la parola:
“soggetti”
sono inserite le seguenti:
“e le modalità di trasmissione al competente ufficio della Regione delle relative graduatorie.”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 35/2006 è inserito il seguente:
“3 bis. Il mancato rispetto delle procedure di cui al comma 3, determina l’obbligo per l’ente di effettuare una nuova selezione e l’esclusione dello stesso dalla possibilità di presentare progetti per il servizio civile regionale per i successivi dodici mesi.”.
5. Il comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 35/2006 è sostituito dal seguente:
“4. Il competente ufficio della Regione effettua controlli anche a campione per verificare il rispetto delle procedure di selezione ed ammissione dei giovani da parte degli enti e delle organizzazioni di cui al comma 2.”.
6. Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 35/2006 è aggiunto il seguente:
“4 bis. I controlli possono avvenire anche su istanza scritta dei soggetti interessati alla verifica della graduatoria, da presentarsi al competente ufficio della Regione entro quindici giorni dalla comunicazione della formazione della graduatoria medesima. Il dirigente responsabile si pronuncia entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. Decorso inutilmente tale termine la graduatoria si intende confermata.”.
Art. 9
1. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 35/2006 è sostituito dal seguente:
“2. Il progetto indica l’impegno settimanale richiesto, che non può essere inferiore a venticinque ore né superiore a trenta ore settimanali, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 19.”.
Art. 10
1. Il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 35/2006 è sostituito dal seguente:
“2. Ai soggetti impiegati nei progetti di servizio civile regionale spetta un assegno di natura non retributiva il cui ammontare è definito con il regolamento di cui all’articolo 19, tenuto conto di quello corrisposto per il servizio civile nazionale.”.
2. Dopo la lettera a) del comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 35/2006 è inserita la seguente:
“a bis) nei casi di progetti all’estero, la copertura assicurativa integrativa per rischi contro gli infortuni e la responsabilità civile relativamente ai danni subiti anche al di fuori dell’orario di servizio per tutto il periodo di permanenza all’estero;”.
3. Dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 35/2006 è aggiunta la seguente:
“b bis) il congedo di maternità di cui agli articoli 16, 17 e 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), da considerare a tutti gli effetti come periodo di svolgimento del servizio civile senza riduzione dell’assegno;”.
4. Dopo la lettera b bis) del comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 35/2006 è aggiunta la seguente:
“b ter) l’esclusione dai giorni di malattia delle assenze dovute ad infortunio subito nello svolgimento del servizio civile, da considerare a tutti gli effetti come periodo di svolgimento del servizio senza riduzione dell’assegno.”.
Art. 11
1. Il comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 35/2006 è sostituito dal seguente:
“3. I soggetti che hanno prestato servizio civile nazionale o regionale in Toscana, o in altre regioni, non possono presentare ulteriore domanda per il servizio civile regionale, ad eccezione di coloro che hanno cessato il servizio per malattia”.
2. Il comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 35/2006 è abrogato.
3. Al comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 35/2006 dopo le parole:
“I soggetti che”
sono aggiunte le seguenti:
“nell’ultimo anno e per almeno sei mesi”.
Art. 12
1. Al comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 35/2006 le parole:
“piano regionale per il servizio civile”
sono sostituite dalla seguente:
“piano”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 12 della l.r. 35/2006 è aggiunto il seguente:
“5 bis. La Regione promuove intese con le università della Toscana per favorire, nel rispetto della normativa vigente, l’applicazione agli studenti in servizio civile di misure agevolative, in particolare di quelle previste per gli studenti lavoratori in quanto compatibili.”.
Art. 13
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 35/2006 è sostituita dalla seguente:
“b) responsabili dei progetti e operatori di progetto;”.
Art. 14
- Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 35/2006
“Art. 16 - Programmazione del servizio civile regionale
1. La programmazione in materia di servizio civile regionale è effettuata nell’ambito del piano sanitario e sociale integrato regionale di cui all’articolo 18 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), e definisce in particolare:
a) il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del servizio civile;
b) gli obiettivi da perseguire;
c) gli elementi di integrazione con gli obiettivi di programmazione regionale;
d) il quadro di riferimento delle fonti di finanziamento;
e) i criteri per il finanziamento delle diverse tipologie di servizio civile regionale;
f) gli elementi qualitativi e quantitativi necessari a procedere alla valutazione annuale, da parte del Consiglio regionale, delle modalità di attuazione e degli effetti delle azioni e degli interventi previsti dal piano, con riferimento alle finalità di cui all’articolo 2, lettera d). I dati, rilevati dalla Giunta regionale, sono comunicati al Consiglio regionale contestualmente all’adozione dell’atto di attuazione annuale del piano di cui al comma 2.
2. L’attuazione della programmazione di cui al comma 1, è effettuata dalla Giunta regionale nell’ambito dell’attuazione annuale del piano sanitario e sociale integrato regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della l.r. 40/2005. Il documento di attuazione definisce, in particolare, anche la previsione del numero massimo di giovani da attivare nell’anno di riferimento tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.”.
Art. 15
1. Il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 35/2006 è sostituito dal seguente:
“2. La composizione e la procedura per la nomina della Consulta è definita dal regolamento di cui all’articolo 19, che garantisce:
a) la presenza di un numero di componenti non superiore a quindici;
b) la presenza alle sedute della Consulta di un rappresentante della Giunta regionale;
c) la rappresentanza dei seguenti enti o organismi:
1) organismi di rappresentanza dei giovani che svolgono servizio civile regionale;
2) enti e organizzazioni iscritti all’albo degli enti di servizio civile;
3) parti sociali rappresentative a livello regionale;
4) enti locali.”.
Art. 16
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 35/2006 è sostituita dalla seguente:
“a) le procedure per l’iscrizione all’albo degli enti di servizio civile regionale e le modalità di tenuta e aggiornamento dell’albo stesso.”.
2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 35/2006 è inserita la seguente:
“a bis) i criteri per l’individuazione delle categorie di cui all’articolo 5, comma 1 ter, ed il numero massimo di progetti e giovani che per ogni bando possono essere presentati con riferimento alle medesime categorie;”.
3. Dopo la lettera a bis) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 35/2006 è inserita la seguente:
“a ter) i requisiti dei coordinatori dei progetti di servizio civile, del responsabile del progetto e degli operatori di progetto presenti per ogni sede di attuazione del progetto;”.
4. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 35/2006 dopo le parole:
“dei progetti”
sono inserite le seguenti:
“e dei documenti operativi ed il limite dei soggetti da impiegare;”.
5. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 35/2006 è inserita la seguente:
“b bis) i criteri per l’approvazione dei progetti di servizio civile di cui agli articoli 7, comma 5, 7 bis, comma 5, e 7 ter, comma 6;”.
6. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 35/2006 dopo le parole:
“nei progetti”
sono inserite le seguenti:
“o documenti operativi”.
7. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 35/2006 dopo la parola:
“progetti”
sono inserite le seguenti:
“ e dei documenti operativi;”.
Art. 17
- Abrogazione dell’articolo 22 della l.r. 35/2006
1. L’articolo 22 della l.r. 35/2006 è abrogato.
Art. 18
- Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 35/2006
“Art. 23 - Norma finanziaria
1. Le risorse destinate all’attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definite, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, dal piano di cui all’articolo 16.”.
CAPO II
- Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)
Art.19
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), dopo le parole:
“società scientifiche”
sono inserite le seguenti:
“Stabilisce anche la programmazione in materia di servizio civile ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale).”.
CAPO III
- Norme transitorie e finali
Art. 20
- Norme transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai bandi per la presentazione e selezione dei progetti di servizio civile regionale già pubblicati all’entrata in vigore della legge stessa.
2. Le seguenti disposizioni, come modificate o introdotte dalla presente legge, sono efficaci a decorrere dall’entrata in vigore delle disposizioni modificative del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2009, n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35 ) che danno loro attuazione:
3. Le disposizioni modificative del d.p.g.r. 10/R/2009, di cui al comma 2, sono approvate entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
4. I criteri per la selezione ed approvazione dei progetti di servizio civile regionale di cui al decreto del Ministro della Solidarietà sociale 3 agosto 2006 (Approvazione del prontuario concernente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia ed all’estero, nonché i criteri per la selezione e l’approvazione degli stessi), continuano ad applicarsi fino all’entrata in vigore delle disposizioni modificative del d.p.g.r. 10/R/2009 di cui al comma 3.
5. La Consulta regionale del servizio civile opera nella composizione di cui all’articolo 17, comma 2, della l.r. 35/2006 , come modificato dalla presente legge, a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Nelle more dell’approvazione del piano sanitario e sociale integrato regionale di cui all’articolo 18 della l.r. 40/2005 , la capacità di impiego complessiva dei soggetti nell’ambito dei progetti di servizio civile regionale è determinata con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto:
a) delle risorse stanziate nel bilancio annuale di previsione;
b) del costo unitario per ciascun giovane.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.