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Legge regionale 2 marzo 2012, n. 7

Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) ed alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), in materia di servizio civile regionale.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2012





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Considerato quanto segue:


1. La modifica della disciplina del servizio civile regionale è sorta per ovviare ad alcune criticità riscontrate nella prassi applicativa della normativa in vigore e per operarne un potenziamento e miglioramento, in particolare per introdurre ulteriori strumenti di tutela per i giovani in servizio;


2. È opportuno superare l’attuale distinzione tra enti ed organismi federativi di enti di natura esclusivamente giuridica, facilmente eludibile, che ha creato problematiche applicative, in particolare in materia di verifica dell’esatta natura degli enti, e raggruppare in tre categorie gli enti stessi sulla base della effettiva capacità di impiego dei giovani sul territorio;


3. È opportuno permettere lo svolgimento del servizio civile regionale anche ai figli di coloro che si trovano sul territorio toscano per ragioni di studio, ivi compresa la partecipazione a corsi di formazione professionale o di aggiornamento formativo;


4. È necessario regolamentare in maniera più puntuale la possibilità di svolgere progetti di servizio civile all’estero, essendo la normativa attuale incompleta e di difficile attuazione;


5. È opportuno operare una semplificazione nell’iter di selezione dei giovani prevedendo che, come nel servizio civile nazionale, le graduatorie dei giovani siano pubblicate dall’ente sul proprio sito internet, con controlli puntuali ex post da parte della Regione;


6. È opportuno dare la possibilità anche all’amministrazione regionale, come a tutti gli altri enti pubblici e locali presenti sul territorio, di avviare giovani al servizio civile presso le proprie strutture. Essendo la Regione l’ente che gestisce la procedura, è altresì opportuno prevedere un tetto massimo di giovani che la stessa amministrazione può destinare al servizio civile presso le proprie strutture, calcolato sul totale dei giovani avviati al servizio civile regionale nell’anno solare precedente;


7. Per rispondere a particolari esigenze sperimentali, o di carattere regionale, e per garantirne uniformità di applicazione sul territorio, è opportuno prevedere la possibilità che il progetto di servizio civile sia predisposto direttamente dalla Regione che provvederà successivamente, tramite bando pubblico, a selezionare gli enti interessati all’attuazione del progetto;


8. È opportuno prevedere strumenti di tutela per i giovani in servizio per assicurare loro quei diritti non garantiti dalla normativa vigente, quali la tutela della gravidanza e dell’infortunio in servizio, ed una maggiore flessibilità nell’articolazione dell’orario;


9. È opportuno prevedere la confluenza dell’attuale piano del servizio civile nella programmazione socio-sanitaria della Regione, per ragioni di coerenza con gli obiettivi strategici e di semplificazione degli strumenti di programmazione;


10. È opportuno rivedere la composizione della Consulta regionale del servizio civile per ridurne il numero di componenti e garantirne un miglior e più agevole funzionamento, prevedendo anche la partecipazione alle sedute della Consulta di un rappresentante della Giunta regionale che faccia da tramite tra l’amministrazione e la stessa Consulta;


11. È necessario subordinare l’efficacia delle disposizioni della presente legge regionale all’approvazione delle norme regolamentari attuative della legge stessa.


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.