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Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 22 febbraio 2012





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi secondo e terzo della Costituzione;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , recante norme in materia ambientale, a norma dell’Sito esternoarticolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69 );


Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);


Vista la legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 );


Vista la legge regionale del 22 dicembre 2003, n. 61 (Norme in materia di autorizzazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 “Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale. Aree produttive ecologicamente attrezzate”. Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 87 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ”);


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);


Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 30 giugno 2011;


Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione, espresso nella seduta dell’8 settembre 2011;


Considerato quanto segue:


Per quanto riguarda il capo I:


1. La sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 49/1999 risponde sostanzialmente a due esigenze: adeguare il testo dell’articolo alla sopravvenuta l.r. 10/2010 ed eliminare duplicazioni tra valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione integrata dei piani non soggetti a VAS;


2. Il nuovo testo dell’articolo 16 bis della l.r. 49/1999 riconfigura il ruolo del nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV) attribuendogli il ruolo di autorità competente per la VAS (articolo 13 l.r. 10/2010 ) e quindi dando mandato alla Giunta regionale di ridefinirne, con nuovi criteri, le regole di composizione e di funzionamento interno.


Per quanto riguarda il capo II:


Per ciò che concerne la parte inerente alla VAS:


3. La legge risponde in primo luogo alla necessità di completare l’adeguamento della disciplina regionale in materia di VAS alle modifiche al testo unico ambientale di cui al Sito esternod.lgs. 152/2006 introdotte dal Sito esternod.lgs. 128/2010 , adeguamento in parte già anticipato dalla legge regionale 30 dicembre 2010, n. 69 (Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza). In particolare, restavano da effettuare, rispetto alle modifiche introdotte dalla l.r. 69/2010 , ulteriori marginali interventi di adeguamento, con particolare riferimento al coordinamento fra VAS e valutazione di impatto ambientale (VIA);


4. La legge in esame ha inoltre la finalità di introdurre nella disciplina regionale nuove misure per la semplificazione amministrativa e lo snellimento dell’iter procedurale delle valutazioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione regionali e locali, prevedendo l'unificazione delle valutazioni con la conseguente eliminazione della valutazione integrata; questa nuova impostazione ed il raggiungimento degli obiettivi conseguenti comporta la necessità di apportare modifiche correlate alla l.r. 1/2005 e alla l.r. 49/1999 , nell’intento di raggiungere alcuni obiettivi qualificanti della azione di governo regionale:


a) realizzare compiutamente i principi di semplificazione contenuti nel programma di governo della Regione Toscana e nel nuovo programma regionale di sviluppo per la legislatura 2010 – 2015;


b) migliorare la qualità dei contenuti e l’efficacia dei piani e dei programmi con una più puntuale definizione degli elementi di analisi che dovranno essere contenuti negli elaborati dei piani e programmi, per mantenere inalterate le garanzie sostanziali che le due procedure di valutazione, VAS e valutazione integrata, erano chiamate ad assolvere;


5. La legge risponde, inoltre, all’esigenza di chiarezza della normativa di riferimento, non solo per i destinatari dell’intervento, ma anche per tutti i cittadini, sia in termini di definizioni tecniche che di riferimenti;


6. Infine, per questa parte inerente la VAS, la legge introduce ulteriori elementi di chiarezza nella distinzione dei ruoli dei soggetti coinvolti nelle procedure di VAS, e rende al contempo più fluido e più semplice l’espletamento degli adempimenti amministrativi, alla luce delle esperienze effettuate; si intende quindi rafforzare l’autonomia e l’indipendenza dell’autorità competente, prescrivendo che la medesima sia dotata di specifiche competenze di carattere tecnico;


7. Circa il rafforzamento dell’autorità competente, è apparsa infatti necessaria una riflessione in ordine alle scelte operate con la l.r. 10/2010 circa la individuazione dell’autorità competente stessa, anche alla luce delle prime pronunce della giurisprudenza di merito intervenute sulla questione della necessaria autonomia e indipendenza della medesima rispetto all’autorità procedente e al proponente. Hanno inoltre contribuito alla riflessione le azioni che su questi aspetti sono state intraprese dalle altre regioni;


8. Sul versante regionale il rafforzamento dell’autorità competente ha portato alla citata modifica della l.r. 49/1999 mentre, sul versante degli enti locali, la legge favorisce soluzioni idonee per rafforzarne il ruolo; sotto questo aspetto si è posta particolare attenzione nell’individuare soluzioni specifiche che vengano incontro alle esigenze dei comuni di piccole dimensioni;


Per ciò che concerne la parte inerente alla VIA:


9. A parte la semplice razionalizzazione e riorganizzazione del testo, le modifiche rispondono sostanzialmente a tre esigenze:


a) adeguamento della norma regionale alle novità introdotte dal Sito esternod.lgs. 128/2010 . Di queste, la più rilevante riguarda la caratterizzazione del provvedimento conclusivo del procedimento di VIA come atto che può sostituire gli altri atti di assenso di carattere ambientale, e parallelamente il valore puramente istruttorio delle determinazioni, e dell'eventuale dissenso, dei soggetti competenti per tali atti, determinazioni che infatti possono essere eventualmente acquisite tramite conferenza di servizi istruttoria;


b) semplificazione delle procedure e coordinamento tra le diverse procedure di valutazione ambientale;


c) revisione della disciplina della fase di avvio del procedimento di VIA. In sostanza, la decorrenza dei termini del procedimento viene ricondotta al deposito dell'istanza, anziché alla pubblicazione di avviso pubblico, con allineamento della norma regionale alle disposizioni di quella nazionale, dalle quali la l.r. 10/2010 aveva scelto di discostarsi. Nell'ambito dell'avvio, viene anche disciplinato diversamente l'obbligo di versamento di oneri istruttori e viene inserita una disposizione per permettere di mantenere riservate informazioni scientifiche di carattere naturalistico la cui diffusione possa mettere a repentaglio la conservazione di habitat o specie;


Per ciò che concerne la parte inerente all’AIA:


10. La legge, per ciò che concerne l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) si concretizza nell’inserimento all’interno della l.r. 10/2010 del nuovo titolo IV bis, concernente l’AIA, in precedenza disciplinata dal capo I della l.r. 61/2003 che sarà abrogato per effetto della presente legge;


11. Sono introdotte, inoltre, disposizioni finalizzate a migliorare e a rendere effettivo il coordinamento e l’integrazione delle procedure di valutazione ambientale (titolo V).


Per quanto riguarda il capo III:


12. Le modifiche alla disciplina in materia di VAS e di VIA comportano anche la necessità di adeguare la normativa regionale in materia di valutazione di incidenza, contenuta nella l.r. 56/2000 , al fine di coordinare le procedure e di chiarire i rapporti tra le diverse valutazioni ambientali;


13. L’adeguamento alla nuova disciplina ha costituito anche l’occasione per riformulare le disposizioni dell’articolo 15 della l.r. 56/2000 che sono state ripartite in due articoli diversi, a seconda che la valutazione di incidenza riguardi piani e programmi o progetti ed interventi. Tale modifica si è resa necessaria per rendere maggiormente chiare e comprensibili le diverse ipotesi e per ridefinire l’assetto delle competenze, in applicazione del principio di adeguatezza. In particolare, considerate le specifiche attribuzioni riconosciute ai parchi regionali dalla normativa di settore, è stata affermata in capo ai medesimi la competenza in materia di valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale, limitatamente alla parte ricadente all’interno del loro territorio o in area contigua nonché dei progetti localizzati all’interno dei parchi stessi o nelle loro aree contigue;


14. E’ stata fatta salva, inoltre, la disciplina a livello nazionale sulla valutazione di incidenza di competenza dello Stato.


Per quanto riguarda il capo IV:


15. E’ emersa la necessità di ricondurre ogni valutazione di sostenibilità ambientale dei piani urbanistico territoriali alla VAS, evitando un’inutile duplicazione delle procedure e dei contenuti di questa valutazione con quelli della valutazione integrata;


16. Contestualmente all’abrogazione delle disposizioni sulla valutazione integrata di cui alla l.r. 1/2005 , appare tuttavia necessario recuperare, come contenuto dei piani, i suddetti aspetti che caratterizzano questo tipo di valutazione e che non sono presenti nella VAS;


17. È previsto un fondo per agevolare i piccoli comuni all’avvio delle forme organizzative per l’esercizio delle funzioni di autorità competente per la VAS e per reperire professionalità tecniche necessarie all’effettuazione della valutazione di incidenza.


Per quanto riguarda il capo V:


18. Con riferimento alle disposizioni transitorie, per dare chiarezza circa la normativa applicabile ai procedimenti in corso, e considerata l’importanza delle modifiche procedurali e di semplificazione inerenti la VAS, si è stabilito che per i procedimenti di VAS iniziati dal 18 febbraio 2010, data di entrata in vigore della l.r. 10/2010 , e non conclusi al momento dell’entrata in vigore della presente legge, si applicano le nuove norme, fatte salve le fasi procedurali già definite con la precedente normativa;


Approva la seguente legge


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.