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Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 22 febbraio 2012

Art. 70
1. Dopo l’articolo 73 ter è inserito il seguente:
“Art 73 quater - Raccordo tra VIA e valutazione d’incidenza
1. Nei casi di cui all’articolo 48, comma 2, lettera c), e all’articolo 52, comma 1, lettera e), la valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 15 bis della l.r. 56/2000, è effettuata nell’ambito di un unico procedimento dalla stessa amministrazione competente per le procedure di verifica di assoggettabilità o di VIA secondo quanto previsto al titolo III, capo III.
2. Nei casi di cui al comma 1, la valutazione d’incidenza è effettuata con le modalità previste dall’articolo 15 bis della l.r. 56/2000 e l’informazione al pubblico dà specifica evidenza dell’unicità della procedura.”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.