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Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 22 febbraio 2012

Art. 68
1. Il comma 2 dell’articolo 73 bis della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), si applica l’articolo 10, commi 1 bis e 1 ter del d.lgs.
152/2006. La procedura per il rilascio del provvedimento unico è disciplinata dall’ente competente in coerenza con le disposizioni del proprio ordinamento concernenti il riparto delle funzioni”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.