Menù di navigazione

Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 22 febbraio 2012

Art. 62
- Inserimento dell’articolo 72 ter nella l.r. 10/2010
1. Dopo l’articolo 72 bis della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
“Art. 72 ter - Comitato di coordinamento
1. E’ istituito, presso la Giunta regionale, un comitato di coordinamento tecnico. Il comitato, ai fini di confronto e armonizzazione delle reciproche esperienze, svolge compiti di consulenza tecnica per l’esercizio delle funzioni di cui alla parte seconda, titolo III bis, del d.lgs. 152/2006, e per l’adeguamento delle tariffe di cui agli articoli 72 quinquies e 72 septies.
2. Il comitato è composto da un rappresentante della struttura regionale e da un rappresentante designato da ciascuna provincia, competenti nelle materie relative all’esercizio delle funzioni disciplinate dal d.lgs. 152/2006.
3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, detta le norme di funzionamento del comitato. La partecipazione al comitato di cui al presente articolo non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.