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Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 22 febbraio 2012

Art. 61
- Inserimento dell’articolo 72 bis nella l.r. 10/2010
1. Nel titolo IV bis, capo I, dopo l’articolo 72 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
“Art. 72 bis - Individuazione dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e SUAP
1. L’autorità competente al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell’AIA disciplinata dalla parte seconda, titolo III bis, del d.lgs. 152/2006, per gli impianti rientranti nelle attività elencate nella parte seconda, allegato VIII, dello stesso d.lgs. 152/2006, nonché ai relativi controlli, è individuata nella provincia territorialmente interessata dallo svolgimento dell’attività.
2. La richiesta volta al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell’AIA, di cui al comma 1, se relativa allo svolgimento di attività produttive, è presentata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP), indicato quale punto unico di accesso dall’articolo 36 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.