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Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 22 febbraio 2012

Art. 57
1. Il comma 1 dell'articolo 65 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta regionale approva un regolamento per :
a) l’attuazione delle procedure di cui al capo III del presente titolo;
b) la definizione delle modalità operative per l’attuazione delle disposizioni di coordinamento di cui all’articolo 73 bis, commi 1, 2 e 3;
c) la definizione delle modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall’autorità competente, per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e di controllo previste da presente titolo;
d) la definizione delle modalità di informazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all’articolo 75.”.
2. Al comma 3 dell'articolo 65 della l.r. 10/2010 le parole:
“e di approfondimento interpretativo,”
sono soppresse.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.