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Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 22 febbraio 2012

Art. 51
- Sostituzione dell’articolo 57 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 57 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 57 - Pronuncia di compatibilità ambientale
1. L’autorità competente emana la pronuncia di compatibilità ambientale del progetto con provvedimento espresso e motivato entro centocinquanta giorni dall’inizio del procedimento, fatti salvi i diversi termini di cui ai commi 2 e 3. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l’autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni, dandone comunicazione al proponente.
2. Nel caso di modifiche degli elaborati di cui dell’articolo 54, comma 1, la pronuncia di compatibilità ambientale è espressa entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. Nel caso di modifiche sostanziali e rilevanti per il pubblico ai sensi all’articolo 54, comma 2, la pronuncia di compatibilità ambientale è espressa entro novanta giorni dalla scadenza del termine ivi previsto per la presentazione delle osservazioni.
3. Nel caso di integrazioni alla documentazione ai sensi l’articolo 55, comma 3, la pronuncia di compatibilità ambientale è espressa entro quarantacinque giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. Nel caso di integrazioni sostanziali e rilevanti per il pubblico ai sensi dell’articolo 55, comma 5, la pronuncia di compatibilità ambientale è espressa entro novanta giorni dalla scadenza del termine ivi previsto per la presentazione delle osservazioni.
4. La pronuncia di compatibilità ambientale contiene le condizioni per la realizzazione, l’esercizio e la dismissione del progetto nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti.
5. La pronuncia di compatibilità ambientale è pubblicata per estratto sul BURT a cura del proponente, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza. Dalla data di detta pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.
6. La pronuncia di compatibilità ambientale è pubblicata integralmente sul sito web dell’autorità competente, con indicazione della sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione relativa oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.