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Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 22 febbraio 2012

Art. 48
- Sostituzione dell’articolo 54 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 54 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 54 - Modifiche conseguenti alla consultazione
1. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all’articolo 52 ter, comma 2, il proponente può chiedere di modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o di rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio di cui all’articolo 53, comma 3. Se accoglie l'istanza, l'autorità competente fissa per l'acquisizione degli elaborati un termine non superiore a quarantacinque giorni, prorogabili su istanza del proponente per giustificati motivi.
2. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente ne depositi copia ai sensi dell'articolo 52, comma 2 e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui al medesimo articolo 52, comma 6. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto, emendato ai sensi del comma 1, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del medesimo comma 1.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.