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Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 22 febbraio 2012

Art. 41
1. Il comma 2 dell’articolo 49 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“2. A seguito della pubblicazione di cui all’articolo 48, comma 7:
a) le amministrazioni interessate esprimono il parere di loro competenza entro trenta giorni dalla pubblicazione;
b) l’autorità competente, a seguito della verifica di cui al comma 1, decide entro novanta giorni dalla pubblicazione in merito all’assoggettabilità del progetto alla procedura di VIA.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 49, è inserito il seguente:
“2 bis. L’autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente entro il termine previsto dall’articolo 48, comma 8; in tal caso, entro trenta giorni dalla scadenza del termine, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso l’autorità competente e presso le amministrazioni interessate di cui all’articolo 46. L’autorità competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di tale deposito.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 49 della l.r. 10/2010 è abrogato.
4. Il comma 4 dell’articolo 49 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“4. L’autorità competente, con il provvedimento conclusivo del procedimento, evidenzia gli esiti della valutazione di incidenza e, qualora la valutazione di incidenza sia negativa, dispone l’assoggettamento del progetto alla procedura di VIA.”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.