Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6
Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 22 febbraio 2012
Art. 37
- Modifiche all’articolo 45 della l.r. 10/2010
1. Il comma 5 dell’articolo 45 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“5. Sono di competenza degli enti parco regionali le procedure di cui al presente titolo, relative ai progetti compresi negli allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3, qualora integralmente ricadenti nelle aree dei parchi regionali o nelle relative aree contigue. Qualora il progetto interessi solo parzialmente le aree di cui al primo periodo del presente comma, i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo sono emanati previo parere vincolante dell’ente parco regionale che si esprime
nei termini di cui all’articolo 52 ter commi 5 e 6, limitatamente agli impatti sul territorio di propria pertinenza.”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 45 della l.r. 10/2010 è aggiunto il seguente:
“5 bis. Le province, i comuni e gli enti parco regionali individuano, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, l’organo o ufficio competente ad adottare i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo.”.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.