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Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 22 febbraio 2012

Art. 23
1. Al comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 10/2010 dopo le parole:
“comma 6,”
sono inserite le seguenti:
“l’autorità procedente o”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 10/2010 le parole:
“del proponente e”
sono soppresse, dopo le parole:
“dell’autorità procedente”
sono inserite le seguenti:
“o del proponente”.
3. Al comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 10/2010 dopo le parole
“all’autorità competente ed,”
sono inserite le seguenti:
“alla autorità procedente o”.
4. Il comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“3. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 1, la documentazione di cui al comma 2 è depositata presso gli uffici dell’autorità competente e dell’autorità procedente o del proponente. Essa è altresì pubblicata sui rispettivi siti web e la comunicazione della relativa pubblicazione è trasmessa in via telematica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli uffici degli enti territoriali individuati ai sensi dell’articolo 19, a cura dell’autorità procedente o del proponente.”

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.