Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6
Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 22 febbraio 2012
Art. 16
- Modifiche all’articolo 15 della l.r. 10/2010
1. La rubrica dell’articolo 15 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente:
“Funzioni dell’autorità procedente e del proponente”.
2. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 10/2010 prima della parola:
“Il”
sono inserite le seguenti: “L’autorità procedente o”.
3. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 10/2010 è aggiunta la seguente:
“e bis) provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma, tenendo conto del parere motivato espresso dall’autorità competente, informandone la stessa autorità competente;”.
4. Dopo la lettera e bis) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 10/2010 è aggiunta la seguente:
“e ter) redige la dichiarazione di sintesi.”.
5. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 10/2010 è aggiunto il seguente:
“1. bis. L’autorità procedente provvede all’approvazione del piano o programma.”.
6. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 15 della l.r. 10/2010 è aggiunto il seguente:
“1 ter. Per i piani e programmi da essi approvati, le province, i comuni, gli altri enti locali e gli enti parco regionali individuano e disciplinano nell’ambito della propria autonomia l’esercizio delle funzioni di autorità procedente.”.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.