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Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 22 febbraio 2012

Art. 16
1. La rubrica dell’articolo 15 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente:
“Funzioni dell’autorità procedente e del proponente”.
2. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 10/2010 prima della parola:
“Il”
sono inserite le seguenti:
“L’autorità procedente o”.
3. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 10/2010 è aggiunta la seguente:
“e bis) provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma, tenendo conto del parere motivato espresso dall’autorità competente, informandone la stessa autorità competente;”.
4. Dopo la lettera e bis) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 10/2010 è aggiunta la seguente:
“e ter) redige la dichiarazione di sintesi.”.
5. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 10/2010 è aggiunto il seguente:
“1. bis. L’autorità procedente provvede all’approvazione del piano o programma.”.
6. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 15 della l.r. 10/2010 è aggiunto il seguente:
“1 ter. Per i piani e programmi da essi approvati, le province, i comuni, gli altri enti locali e gli enti parco regionali individuano e disciplinano nell’ambito della propria autonomia l’esercizio delle funzioni di autorità procedente.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.