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Legge regionale 31 gennaio 2012, n. 4

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) e alla legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico).

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 3 febbraio 2012





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);


Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zone sismiche);


Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519 (Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone);


Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni);


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico);


Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 7 dicembre 2011;


Considerato quanto segue:


1. L’esigenza di procedere ad una revisione della classificazione sismica che si basa sulle indicazioni emergenti dal d.m. infrastrutture 14 gennaio 2008, in base al quale la progettazione tiene conto dell’azione sismica calcolata per il sito di progetto, attraverso la sua localizzazione nella mappa nazionale di pericolosità di cui all’allegato B del decreto stesso;


2. La necessità di apportare le conseguenti modifiche ed abrogazioni a quelle disposizioni della l.r. 1/2005 che risultano non più coerenti con il previsto nuovo sistema di classificazione sismica;


3. L’esigenza, in particolare, di abrogare il comma 3 bis dell’articolo 96 della l.r. 1/2005, che attiene al vigente modello di classificazione sismica, ma che risulta superato dal criterio di progettazione di cui al precedente punto 1 del considerato;


4. L’esigenza, in particolare, di eliminare il riferimento alla misura fissa del 10 per cento dei progetti da assoggettare al controllo, contenuto all’articolo 105 quater, comma 5, della l.r. 1/2005, in quanto criterio già oggetto di disapplicazione a decorrere dal 26 ottobre 2006, data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 117, comma 2, lettera g), della stessa l.r. 1/2005;


5. L’esigenza di differenziare la dimensione del campione, introducendo una misura minima e una misura massima della percentuale del campione di progetti da assoggettare a verifica, la cui individuazione concreta è devoluta al regolamento di cui all’articolo 117, comma 2, lettera g), della l.r. 1/2005;


6. L’opportunità di prevedere una norma di chiusura del sistema di controllo a campione, introducendo un meccanismo che garantisce comunque una misura di controllo dei progetti, anche quando non sia stato effettuato alcun deposito nel mese precedente al sorteggio;


7. La necessità di sostituire il comma 6 dell’articolo 105 quater della l.r. 1/2005, prevedendo che, la dimensione del campione dei progetti da assoggettare a controllo, sia stabilita in misura proporzionale al grado di sismicità del sito in relazione a fasce di pericolosità;


8. L’esigenza di apportare modifiche al comma 1 dell’articolo 107 della l.r. 1/2005, che concerne gli elaborati progettuali, e precisamente alla lettera b), mediante l’inserimento della fattispecie degli interventi locali, previsti nel d.m. infrastrutture 14 gennaio 2008, e introducendo la lettera d bis), che aggiunge alle asseverazioni di competenza del progettista quella di indicare la zona sismica dove deve essere realizzato l’intervento e, nelle zone a bassa sismicità, anche la fascia di pericolosità del sito;


9. L’opportunità di abrogare la lettera h) del comma 2 dell’articolo 117 della l.r. 1/2005, che prevede un regolamento relativo alle: “differenziazioni, tra comuni, della dimensione del campione e della tipologia degli interventi da assoggettare a verifica sulla base delle valutazioni del maggiore o minore rischio sismico stimato al livello del territorio regionale”, regolamento che non ha ricevuto e non potrà avere attuazione, essendo mutati i criteri di stima della pericolosità sismica;


10. L’opportunità di apportare modifiche all’articolo 118 della l.r. 1/2005, per renderlo più comprensibile nella sua applicazione, implementandone il contenuto e dettando per la prima volta, con l’introduzione dell’articolo 118 bis, la specifica disciplina procedimentale, in connessione con quanto previsto dall'articolo 140;


11. Per quanto attiene al termine di rilascio dell’autorizzazione in sanatoria, è necessario mantenere fermo il termine di sessanta giorni, già previsto all’articolo 105 bis, comma 4, della l.r. 1/2005, attesa l’identità delle verifiche di competenza dell’ufficio, che richiedono rilevanti indagini e valutazioni tecniche;


12. L'opportunità di prevedere che i proprietari di edifici di interesse strategico e rilevante, identificati dall'o.p.c.m.. 3274/2003, trasmettano le verifiche tecniche, previste dalla stessa ordinanza, alla struttura regionale competente;


13. La necessità di dettare una disciplina transitoria a valere fino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 105 quater, comma 6, della l.r. 1/2005, come modificato dall’articolo 2, comma 3 della presente legge.


Approva la presente legge

CAPO I
- Modifiche alla l.r. 1/2005
Art. 1
Abrogato.
Art. 2
Abrogato.
Art. 3
Abrogato.
Art. 4
Abrogato.
Art. 5
Abrogato.
Art. 6
Abrogato.
Art. 7
Abrogato.
CAPO II
- Modifiche alla l.r. 58/2009
Art. 8
- Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 58/2009
1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico), è inserito il seguente:
“Art. 5 bis - Trasmissione degli esiti delle verifiche tecniche0
1. Le verifiche tecniche effettuate ai sensi del punto 2.3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica), sugli edifici di interesse strategico e rilevante, sono trasmesse a cura dei proprietari degli edifici medesimi, alla struttura regionale competente.
2. La trasmissione di cui al comma 1, è effettuata:
a) in via telematica dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dalle imprese);
b) in via telematica o con modalità cartacea dalle persone fisiche.
3. La trasmissione in via telematica di cui al comma 2, avviene secondo le disposizioni della normativa nazionale e regionale in materia di amministrazione digitale.”.
CAPO III
- Norme finali e transitorie
Art. 9
- Norme finali e transitorie
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni riferimento alla zona 3S contenuto nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 ottobre 2006, n. 48/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme per il governo del territorio”. Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica), è da intendersi riferito alla zona 3.
2. Fino alla definizione della dimensione del campione da assoggettare a controllo con il regolamento di cui all’articolo 117, comma 2, lettera g), ai sensi dell’articolo 105 quater, della l.r. 1/2005, la dimensione del campione da assoggettare a controllo è calcolata su base provinciale ed è stabilita nella percentuale di seguito indicata:
a) per la zona 3: 10 per cento;
b) per la zona 4: 1 per cento.
3. Qualora, a seguito dell’entrata in vigore della presente legge, e della conseguente nuova classificazione effettuata ai sensi dell’articolo 96 della l.r. 1/2005, derivi il passaggio di un comune da una zona a bassa sismicità ad una zona per cui è prescritta l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 105 della stessa l.r. 1/2005, ai progetti già depositati al momento dell’entrata in vigore della presente legge, e alle relative varianti, si applica la normativa vigente al momento di detto deposito.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.