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Legge regionale 31 gennaio 2012, n. 4

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) e alla legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico).

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 3 febbraio 2012

CAPO I
- Modifiche alla l.r. 1/2005
Art. 1
Abrogato.
Art. 2
Abrogato.
Art. 3
Abrogato.
Art. 4
Abrogato.
Art. 5
Abrogato.
Art. 6
Abrogato.
Art. 7
Abrogato.
Art. 1
Abrogato.
Art. 2
Abrogato.
Art. 3
Abrogato.
Art. 4
Abrogato.
Art. 5
Abrogato.
Art. 6
Abrogato.
Art. 7
Abrogato.
CAPO II
- Modifiche alla l.r. 58/2009
Art. 8
- Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 58/2009
1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico), è inserito il seguente:
“Art. 5 bis - Trasmissione degli esiti delle verifiche tecniche0
1. Le verifiche tecniche effettuate ai sensi del punto 2.3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica), sugli edifici di interesse strategico e rilevante, sono trasmesse a cura dei proprietari degli edifici medesimi, alla struttura regionale competente.
2. La trasmissione di cui al comma 1, è effettuata:
a) in via telematica dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dalle imprese);
b) in via telematica o con modalità cartacea dalle persone fisiche.
3. La trasmissione in via telematica di cui al comma 2, avviene secondo le disposizioni della normativa nazionale e regionale in materia di amministrazione digitale.”.
Art. 8
- Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 58/2009
1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico), è inserito il seguente:
“Art. 5 bis - Trasmissione degli esiti delle verifiche tecniche0
1. Le verifiche tecniche effettuate ai sensi del punto 2.3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica), sugli edifici di interesse strategico e rilevante, sono trasmesse a cura dei proprietari degli edifici medesimi, alla struttura regionale competente.
2. La trasmissione di cui al comma 1, è effettuata:
a) in via telematica dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dalle imprese);
b) in via telematica o con modalità cartacea dalle persone fisiche.
3. La trasmissione in via telematica di cui al comma 2, avviene secondo le disposizioni della normativa nazionale e regionale in materia di amministrazione digitale.”.
1.
CAPO III
- Norme finali e transitorie
Art. 9
- Norme finali e transitorie
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni riferimento alla zona 3S contenuto nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 ottobre 2006, n. 48/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme per il governo del territorio”. Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica), è da intendersi riferito alla zona 3.
2. Fino alla definizione della dimensione del campione da assoggettare a controllo con il regolamento di cui all’articolo 117, comma 2, lettera g), ai sensi dell’articolo 105 quater, della l.r. 1/2005, la dimensione del campione da assoggettare a controllo è calcolata su base provinciale ed è stabilita nella percentuale di seguito indicata:
a) per la zona 3: 10 per cento;
b) per la zona 4: 1 per cento.
3. Qualora, a seguito dell’entrata in vigore della presente legge, e della conseguente nuova classificazione effettuata ai sensi dell’articolo 96 della l.r. 1/2005, derivi il passaggio di un comune da una zona a bassa sismicità ad una zona per cui è prescritta l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 105 della stessa l.r. 1/2005, ai progetti già depositati al momento dell’entrata in vigore della presente legge, e alle relative varianti, si applica la normativa vigente al momento di detto deposito.
Art. 9
- Norme finali e transitorie
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni riferimento alla zona 3S contenuto nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 ottobre 2006, n. 48/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme per il governo del territorio”. Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica), è da intendersi riferito alla zona 3.
2. Fino alla definizione della dimensione del campione da assoggettare a controllo con il regolamento di cui all’articolo 117, comma 2, lettera g), ai sensi dell’articolo 105 quater, della l.r. 1/2005, la dimensione del campione da assoggettare a controllo è calcolata su base provinciale ed è stabilita nella percentuale di seguito indicata:
a) per la zona 3: 10 per cento;
b) per la zona 4: 1 per cento.
3. Qualora, a seguito dell’entrata in vigore della presente legge, e della conseguente nuova classificazione effettuata ai sensi dell’articolo 96 della l.r. 1/2005, derivi il passaggio di un comune da una zona a bassa sismicità ad una zona per cui è prescritta l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 105 della stessa l.r. 1/2005, ai progetti già depositati al momento dell’entrata in vigore della presente legge, e alle relative varianti, si applica la normativa vigente al momento di detto deposito.
1.
2.
3.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.