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Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 3

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di tirocini.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, dell' 1 febbraio 2012

Art. 8
- Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni regolamentari di cui all’articolo 7, sono approvate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all’articolo 7.
3. I tirocini in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all’articolo 7, sono conclusi sulla base della disciplina vigente alla data dell’attivazione dei medesimi.
4. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all’articolo 7, continua ad applicarsi la disciplina di cui alla deliberazione della Giunta regionale 9 maggio 2001, n. 339 (Carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana - Disposizioni dal primo giugno 2011), modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2011, n. 710 e dalla deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2011, n. 835.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.