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Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 3

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di tirocini.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, dell' 1 febbraio 2012

Art. 7
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 32 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
“4 bis. Relativamente ai tirocini non curriculari il regolamento definisce:
a) gli obblighi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;
b) l’importo minimo del rimborso spese a titolo forfetario;
c) le caratteristiche e i compiti del tutore;
d) i contenuti della convenzione e del progetto formativo;
e) il numero massimo dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti, fermo restando che i tirocini attivati nei confronti dei soggetti svantaggiati di cui alla l. 381/1991 e dei disabili di cui alla l. 68/1999 non sono computati a tal fine;
f) le condizioni e le modalità per la registrazione del tirocinio nel libretto formativo del cittadino;
g) le modalità di informazione e controllo di cui all’articolo 17 ter, comma 11.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.