Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 3
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di tirocini.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, dell' 1 febbraio 2012
Art. 5
- Inserimento dell’articolo 17 sexies nella l.r. 32/2002
1. Dopo l’articolo 17 quinquies della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
“Art. 17 sexies - Agevolazioni per i tirocini
1. La Regione può concedere contributi per la copertura totale o parziale dell’importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante. Può altresì concedere contributi per la corresponsione dell’indennità da parte dei professionisti ai praticanti per lo svolgimento dei tirocini finalizzati all’accesso alle professioni.”.