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Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 3

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di tirocini.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, dell' 1 febbraio 2012

Art. 5
1. Dopo l’articolo 17 quinquies della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
“Art. 17 sexies - Agevolazioni per i tirocini
1. La Regione può concedere contributi per la copertura totale o parziale dell’importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante. Può altresì concedere contributi per la corresponsione dell’indennità da parte dei professionisti ai praticanti per lo svolgimento dei tirocini finalizzati all’accesso alle professioni.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.