Menù di navigazione

Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 3

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di tirocini.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, dell' 1 febbraio 2012

Art. 1
- Inserimento dell’articolo 17 bis nella l.r. 32/2002
1. Dopo l’articolo 17 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è inserito il seguente:
“Art. 17 bis - Tirocini
1. La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio non curriculare quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale.
2. I tirocini non curriculari sono svolti presso soggetti pubblici e privati e si distinguono in:
a) tirocini di formazione e orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità;
b) tirocini di inserimento al lavoro destinati ai soggetti inoccupati;
c) tirocini di reinserimento al lavoro, destinati ai soggetti disoccupati e ai lavoratori in mobilità, e tirocini di formazione destinati ai soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria e in deroga;
d) tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, destinati a categorie di soggetti svantaggiati, diversi da quelli di cui all’articolo 17 ter, comma 8, da individuarsi con deliberazione della Giunta regionale.
3. I tirocini non curriculari sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall’articolo 9 bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
4. La Regione promuove altresì, anche attraverso accordi con le istituzioni scolastiche e le università, lo sviluppo dei tirocini curriculari inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici o previsti all’interno di un percorso di istruzione per realizzare l’alternanza studio e lavoro.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.