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Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 2

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale).

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, dell' 1 febbraio 2012





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;


Vista la legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale);


Considerato quanto segue:


1. In fase di prima attuazione della l.r. 64/2011 , sono emerse difficoltà procedurali per le quali, il termine previsto dall’articolo 10 è risultato inadeguato; pertanto, al fine di consentire a tutti gli operatori del settore di effettuare gli adempimenti necessari affinché le autorizzazioni, già rilasciate alla data di entrata in vigore della stessa l.r. 64/2011 , conservino la loro validità, si rende necessaria la proroga del termine sopracitato al 15 marzo 2012;


Approva la presente legge


Art. 1
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale), le parole: “1° gennaio – 31 gennaio 2012”, sono sostituite dalle seguenti:
“1° gennaio – 15 marzo 2012”.
Art. 2
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.