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Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 2

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale).

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, dell' 1 febbraio 2012





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;


Vista la legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale);


Considerato quanto segue:


1. In fase di prima attuazione della l.r. 64/2011 , sono emerse difficoltà procedurali per le quali, il termine previsto dall’articolo 10 è risultato inadeguato; pertanto, al fine di consentire a tutti gli operatori del settore di effettuare gli adempimenti necessari affinché le autorizzazioni, già rilasciate alla data di entrata in vigore della stessa l.r. 64/2011 , conservino la loro validità, si rende necessaria la proroga del termine sopracitato al 15 marzo 2012;


Approva la presente legge


Art. 1
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale), le parole: “1° gennaio – 31 gennaio 2012”, sono sostituite dalle seguenti:
“1° gennaio – 15 marzo 2012”.
Art. 2
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.