Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 2
Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale).
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, dell' 1 febbraio 2012
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;
Vista la legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale);
Considerato quanto segue:
1. In fase di prima attuazione della l.r. 64/2011 , sono emerse difficoltà procedurali per le quali, il termine previsto dall’articolo 10 è risultato inadeguato; pertanto, al fine di consentire a tutti gli operatori del settore di effettuare gli adempimenti necessari affinché le autorizzazioni, già rilasciate alla data di entrata in vigore della stessa l.r. 64/2011 , conservino la loro validità, si rende necessaria la proroga del termine sopracitato al 15 marzo 2012;
Approva la presente legge
Art. 1
- Modifiche all’articolo 10 della l.r. 64/2011
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale), le parole: “1° gennaio – 31 gennaio 2012”, sono sostituite dalle seguenti:
“1° gennaio – 15 marzo 2012”.
Art. 2
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.