Menù di navigazione

Legge regionale 9 marzo 2011, n. 9

Istituzione dell’ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione) e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, dell' 11 marzo 2011

Art. 5
1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 24 luglio 2020, n. 69 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011), il personale giornalista appartenente al ruolo unico regionale in servizio a tempo indeterminato presso l'Ufficio stampa del Consiglio regionale, è inquadrato nella categoria D del contratto collettivo nazionale (CCNL) Funzioni locali, con attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico corrispondente alla categoria di inquadramento.
2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito un assegno ad personam, ai sensi dell'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio2020-2022), riassorbibile nelle modalità e nelle misure definite dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro, per la remunerazione delle differenze retributive con il trattamento economico più favorevole attualmente in godimento e col mantenimento della parità di trattamento retributivo.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 57 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito conl.r. 24 luglio 2020, n. 69, art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 24 luglio 2020, n. 69, art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 24 luglio 2020, n. 69, art. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.