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Legge regionale 9 marzo 2011, n. 9

Istituzione dell’ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione) e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, dell' 11 marzo 2011

Art. 1
- Istituzione
1. Per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale, è istituita, all’interno del segretariato generale del Consiglio regionale, una specifica struttura denominata ufficio stampa, ai sensi degli articoli 6 e 9 Sito esternodella legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 57 , art. 1.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito conl.r. 24 luglio 2020, n. 69, art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 24 luglio 2020, n. 69, art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 24 luglio 2020, n. 69, art. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.