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Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69

Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011

Art. 20
- Piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile (51)

Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 18.

1. L'autorità idrica predispone ed approva il piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile, contenente le misure e gli interventi da attuare in caso di dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel documento per la gestione sostenibile degli usi delle acque superficiali e sotterranee di cui all'articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).
2. Il piano operativo di cui al comma 1 contiene una relazione dettagliata di analisi del rischio di crisi idrica e dei suoi effetti, un sistema di monitoraggio che misuri il livello di rischio prevedibile per ciascun sistema idrico, nonché gli indirizzi con i quali i gestori del servizio provvedono periodicamente a redigere ed aggiornare un quadro informativo contenente:
a) l'individuazione e la delimitazione delle aree geografiche e dei corpi idrici interessati;
b) le fonti di approvvigionamento idrico alternative utilizzabili, in relazione alla dotazione infrastrutturale disponibile, motivando la scelta;
c) gli interventi, le opere ed i lavori, puntualmente localizzati, da porre in essere entro i tempi massimi di esecuzione prefissati, motivando le scelte;
d) gli interventi, le opere ed i lavori di carattere temporaneo, corredati dei relativi progetti di rimessa in pristino;
e) le misure e le azioni idonee a fronteggiare situazioni di emergenza idrica idropotabile, tenuto conto anche della dotazione infrastrutturale disponibile.
3. L'autorità idrica, a seguito dell'insorgere di situazioni di criticità idropotabile, dispone l'immediata attivazione del piano operativo di cui al comma 1 per l'area interessata ed il conseguente adeguamento del piano di ambito al fine di dare copertura finanziaria agli interventi da attuare, che ne diventano parte integrante. Nel caso in cui sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della legge regionale 5 giugno 2012, n. 24 (Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998), l'autorità idrica, ove non abbia già provveduto, procede all'adeguamento entro il termine massimo di dieci giorni dalla dichiarazione.
4. Al fine di consentire la tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel piano operativo di emergenza, i soggetti gestori individuano preventivamente gli operatori affidatari dei medesimi, in conformità alle procedure a tale fine previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 141.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 142.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 143.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 144.

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Numero così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 145.

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Lettera abrogata con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 98.

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Comma così sostituito con l.r. 11 giugno 2014, n. 31 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 5.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 46.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 47.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 49.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 49.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 50.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 51.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 52.

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Punto così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 7 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 11 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 16 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 17 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 18 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 19 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 20 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 24 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 26 .

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Comma così sostituito con l.r. 1 ottobre 2018, n. 53, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 agosto 2019, n. 58, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.