Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011
Art. 17
- Articolazione organizzativa dell’autorità idrica
1. Per lo svolgimento delle proprie attività tecniche ed operative, l'autorità idrica è dotata di una struttura centrale di livello regionale, articolata in strutture periferiche che operano con riferimento agli ambiti territoriali delle conferenze di cui all’articolo 13.
2. Ai fini del comma 1, l’autorità idrica è dotata di un proprio ruolo organico a cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico dei contratti collettivi nazionali di lavoro che trovano applicazione per i dipendenti degli enti locali.
3. L’autorità idrica, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, si dota del regolamento di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b) (48).
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.