Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011
Art. 16
- Controllo dei comuni
1. Il piano di ambito, con particolare riferimento all’individuazione dell’ordine di priorità degli interventi, nonché gli atti concernenti la determinazione della tariffa sono sottoposti a riesame su richiesta di venti comuni, formulata con istanza debitamente motivata.
2. L’assemblea o il consiglio direttivo nel caso di cui all’articolo 11 bis, comma 1, lettera a) (47) si pronuncia entro trenta giorni.
3. I comuni possono formulare osservazioni all’autorità idrica sulla base degli elementi forniti dalla relazione di cui all’articolo 24.
Note del Redattore: