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Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69

Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011

TITOLO V
- Norme finali
CAPO I
Art. 57
- Disposizioni finali
1. Nella l.r. 25/1998 le parole “comunità d’ambito” e “comunità di ambito”, sono sostituite dalle seguenti: “autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”.
2. Nella l.r. 25/1998 le parole “piano industriale” e “piani industriali”, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “piano di ambito” e “piani di ambito”.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 2, della l.r. 61/2007 , di cui all’articolo 81, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e di cui alla legge regionale 2 agosto 2011, n. 37 (Disposizioni sul commissariamento di cui all'articolo 81 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 65 “Legge finanziaria per l'anno 2011”), si applicano alle autorità servizio rifiuti di cui all’articolo 31 della presente legge.
4. Per sopravvenute esigenze straordinarie ed al fine di assicurare la massima efficacia nella gestione dei rifiuti, i piani straordinari, già approvati ai sensi dell’articolo 27 della l.r. 61/2007 , possono essere modificati con la procedura di cui allo stesso articolo 27, previa acquisizione del parere favorevole della Giunta regionale ed a condizione che non prevedano nuove o diverse localizzazioni.
Art. 57 bis
Interventi ed opere strategici sovrambito. Coordinamento delle gestioni esistenti (61)

Articolo inserito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 27.

1. Nelle more dell’affidamento al gestore unico di cui all’articolo 18, l’autorità idrica assicura il coordinamento delle gestioni esistenti mediante la stipula, con le società di gestione del servizio idrico integrato operanti in Toscana, di apposito accordo quadro per la definizione delle modalità organizzative di realizzazione degli interventi, opere ed infrastrutture, individuati nel documento operativo regionale di cui all’articolo 25, comma 2, che interessano il territorio di competenza di più gestori o che comunque sono poste al servizio di più gestioni.
2. L’accordo quadro indica in particolare:
a) i criteri di individuazione del soggetto attuatore degli interventi e di gestione delle relative opere ed infrastrutture, in conformità a quanto previsto dall’articolo 156, comma 1, del d.lgs. 152/2006;
b) le modalità di accesso e di gestione del fondo di cui all’articolo 25 bis.
3. I contenuti dell’accordo quadro sono integrati, con apposita modifica, nelle convenzioni di gestione esistenti e costituiscono presupposto vincolante per l’affidamento della realizzazione degli interventi strategici e per la gestione delle relative opere, inseriti nel piano d’ambito mediante l’aggiornamento di cui all’articolo 19, comma 2.
CAPO II
- Modifiche legislative e abrogazioni
Art. 58
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente:
“c) autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani: l’autorità di cui all’articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69.(Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).
Art. 59
1. Al comma 4 dell’articolo 6 ter della l.r. 25/1998 le parole:
“o l’ente che assumerà le relative funzioni”
, sono soppresse.
Art. 60
1. Al comma 3 dell’articolo 8 bis della l.r. 25/1998 le parole:
“o l’ente che assumerà le relative
funzioni”
, sono soppresse.
Art. 61
1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 25/1998 è inserita la seguente:
“g bis) la definizione dei livelli minimi di qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;”.
Art. 62
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 25/1998 le parole:
“all’articolo 24”
sono sostituite dalle seguenti:
“all’articolo 30 della l.r. 69/2011”
.
Art. 63
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 25/1998 le parole:
“di cui all'articolo 24, comma 1”
sono sostituite dalle seguenti:
“di cui all’articolo 30 della l.r 69/2011”
.
Art. 64
1. Al comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 25/1998 le parole:
“di cui all’articolo 24” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 30 della l.r 69/2011”.
2. Al comma 5 dell’articolo 22 della l.r. 25/1998 la parola:
“industriale”
è sostituita dalle seguenti:
“di ambito”.
Art. 65
- Modifiche alla rubrica del titolo VI della l.r. 25/1998
1. La rubrica del titolo VI della l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente:
“Disposizioni per la programmazione di ambito nonché per l’attribuzione dei finanziamenti.”.
Art. 66
1. Al comma 1 dell’articolo 23 bis della l.r. 25/1998 le parole:
“o non si sia provveduto, entro i termini previsti dalla presente legge, alla costituzione della comunità d’ambito”
sono sostituite dalle seguenti:
“o non si sia provveduto, entro il termine previsto dall’articolo 51 della l.r. 69./2011 alla costituzione degli organi dell’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.”
.
Art. 67
1. Al comma 3 dell’articolo 30 bis della l.r. 25/1998, le parole:
“che hanno provveduto alla costituzione delle comunità d’ambito , e”
sono soppresse.
Art. 68
1. Al comma 6 dell’articolo 31 della l.r. 25/1998, le parole:
“ove costituite”
sono soppresse.
Art. 69
1. La rubrica dell’articolo 4 della l.r. 30/2005 è sostituita dalla seguente:
“Opere di bonifica realizzate dai consorzi e di edilizia residenziale pubblica. Opere e interventi previsti dal piano di ambito per il servizio idrico integrato”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 30/2005 è inserito il seguente:
“2 bis. L’autorità idrica toscana di cui all’articolo 3 della legge regionale.28 dicembre 2011, n. .69.(Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), costituisce autorità espropriante per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel piano di ambito.”.
Art. 70
- Modifiche all’ articolo 12 della l.r. 91/1998
1. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), è aggiunto il seguente:
“1 quater. La Giunta regionale approva con deliberazione linee guida contenenti indirizzi per l’ottimale gestione delle risorse idriche con particolare riferimento alla razionalizzazione degli approvvigionamenti in relazione alla effettiva disponibilità della risorsa.”.
Art. 71
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 35/2011 è inserita la seguente:
“b bis) previste nel piano di ambito di cui all’articolo 19 della legge regionale.28.dicembre 2011, n. 69.(Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), e definite strategiche di interesse regionale nell’ambito del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale).”.
2. Dopo la lettera b bis), del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 35/2011, è inserita la seguente:
“b ter) previste nei piani di ambito di cui all’articolo 27 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)”.
Art. 72
1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) è aggiunta la seguente:
“d bis) all’articolo 25 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69.(Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).”.
Art. 73
1. Al comma 4 dell’articolo 27 della l.r. 61/2007 le parole:
“piani industriali”
sono sostituite dalle seguenti:
“piani di ambito”.
Art. 74
1. Il comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 61/2007, è sostituito dal seguente:
“2. I piani di ambito di cui all’articolo 27 della l.r. 25/1998 hanno i contenuti di cui all'articolo 203, comma 3, del d.lgs. 152/2006.”.
Art. 75
- Abrogazioni
1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:
a) legge regionale 4 aprile 1997, n. 26 (Norme di indirizzo per l’organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione degli articoli 11 e 12 Sito esternodella legge 5 gennaio 1994, n. 36 );
b) legge regionale 21 luglio 1995 n. 81 (Norme di attuazione della Sito esternolegge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”);
c) articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento);
d) articoli 23, 24 e 26 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).
e) comma 3 dell’articolo 21 quater della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).
CAPO III
- Disposizioni finanziarie e entrata in vigore
Art. 76
- Norma finanziaria
1. Le risorse per la concessione dei contributi di cui all’articolo 25, comma 1 lettera c), sono definite, a partire dall’esercizio 2012, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il PAER di cui alla l.r. 14/2007 .
2. Gli oneri di cui alla presente legge, derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dell'osservatorio di cui all'articolo 49, sono stimati in euro 3.000,00 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e sono finanziati, senza nuove o maggiori spese, mediante gli stanziamenti di cui alla unità previsionale di base (UPB) 432 “Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015 – 2017. (17)

Comma così sostituito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8, art. 5.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 77
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Allegato A
– Assegnazione dei comuni alle diverse conferenze territoriali (10)

Si veda la deliberazione del Consiglio regionale 11 giugno 2013, n. 59.

Conferenza Territoriale n. 1 - Toscana Nord
Abetone
Aulla
Bagni di Lucca
Bagnone
Barga
Borgo a Mozzano
Camaiore
Camporgiano
Careggine
Carrara
Casola in Lunigiana
Castelnuovo Garfagnana
Castiglione di Garfagnana
Comano
Coreglia Antelminelli
Cutigliano
Fabbriche di Vallico
Filattiera
Fivizzano
Forte dei Marmi
Fosciandora
Fosdinovo
Gallicano
Giuncugnano
Licciana Nardi
Lucca
Massa
Massarosa
Minucciano
Molazzana
Montignoso
Mulazzo
Pescaglia
Piazza al Serchio
Pietrasanta
Pieve Fosciana
Piteglio
Podenzana
Pontremoli
San Marcello P.se
San Romano in Garfagnana
Seravezza
Sillano
Stazzema
Tresana
Vagli di Sotto
Vergemoli
Viareggio
Villa Collemandina
Villafranca in Lunigiana
Zeri
Conferenza Territoriale n. 2 Basso Valdarno
Altopascio
Bientina
Buggiano
Buti
Calci
Calcinaia
Capannoli
Capannori
Capraia e Limite
Casciana Terme
Cascina
Castefranco di Sotto
Castelfiorentino
Cerreto Guidi
Certaldo
Chianni
Chiesina Uzzanese
Crespina
Empoli
Fauglia
Fucecchio
Gambassi terme
Lajatico
Lamporecchio
Larciano
Lari
Lorenzana
Marliana
Massa e Cozzile
Monsummano terme
Montaione
Montecarlo
Montecatini Terme
Montelupo Fiorentino
Montespertoli
Montopoli Valdarno
Palaia
Peccioli
Pescia
Pieve a Nievole
Pisa
Poggibonsi
Ponsacco
Pontebuggianese
Pontedera
Porcari
S. Gimignano
San Giuliano Terme
San Miniato
Santa croce sull'Arno
Santa Maria a Monte
Terricciola
Uzzano
Vecchiano
Vicopisano
Villa Basilica
Vinci
Conferenza Territoriale n. 3 Medio Valdarno
Agliana
Bagno a Ripoli
Barberino di Mugello
Barberino Val d'Elsa
Borgo San Lorenzo
Calenzano
Campi Bisenzio
Cantagallo
Carmignano
Castelfranco di Sopra
Cavriglia
Dicomano
Fiesole
Figline Valdarno
Firenze
Greve in Chianti
Impruneta
Incisa Val d'Arno
Lastra a Signa
Londa
Loro Ciuffenna
Montale
Montemurlo
Montevarchi
Pelago
Pian di Scò
Pistoia
Poggio a Caiano
Pontassieve
Prato
Quarrata
Reggello
Rignano sull'Arno
Rufina
Sambuca Pistoiese
San Casciano Val di Pesa
San Giovanni Valdarno
San Godenzo
San Piero a Sieve
Scandicci
Scarperia
Serravalle Pistoiese
Sesto Fiorentino
Signa
Tavarnelle Val di Pesa
Terranuova Bracciolini
Vaglia
Vaiano
Vernio
Vicchio
Conferenza Territoriale n. 4 Alto Valdarno
Anghiari
Arezzo
Badia Tedalda
Bibbiena
Bucine
Capolona
Caprese Michelangelo
Castel S. Niccolò
Castelfocognano
Castiglion Fibocchi
Castiglion F.no
Chianciano
Chitignano
Chiusi
Chiusi della Verna
Civitella in Val di Chiana
Cortona
Foiano della Chiana
Laterina
Lucignano
Marciano della Chiana
Monte S. Savino
Montemignaio
Montepulciano
Monterchi
Ortignano Raggiolo
Pergine Valdarno
Pieve S. Stefano
Poppi
Pratovecchio
Sansepolcro
Sestino
Sinalunga
Stia
Subbiano
Talla
Torrita di Siena
Conferenza Territoriale n. 5 Toscana Costa
Bibbona
Campiglia Marittima
Campo nell'Elba
Capoliveri
Capraia Isola
Casale Marittimo
Castagneto Carducci
Castellina Marittima
Castelnuovo Val di cecina
Cecina
Collesalvetti
Guardistallo
Livorno
Marciana
Marciana Marina
Montecatini Val di Cecina
Montescudaio
Monteverdi M.mo
Orciano Pisano
Piombino
Pomarance
Porto Azzurro
Portoferraio
Radicondoli
Rio Marina
Rio nell'Elba
Riparbella
Rosignano M.mo
San Vincenzo
Santa Luce
Sassetta
Suvereto
Volterra
Conferenza Territoriale n. 6 Ombrone
Abbadia San Salvatore
Arcidosso
Asciano
Buonconvento
Campagnatico
Capalbio
Casole D'Elsa
Castellina in Chianti
Castelnuovo Berardenga
Castiglione della Pescaia
Castiglione D'Orcia
Castel del Piano
Castell'Azzara
Cetona
Chiusdino
Cinigiano
Civitella Paganico
Colle Val d'Elsa
Follonica
Gaiole in Chianti
Gavorrano
Grosseto
Isola del Giglio
Magliano in Toscana
Manciano
Massa Marittima
Montalcino
Monte Argentario
Monteriggioni
Monteroni d'Arbia
Monterotondo
Monticiano
Montieri
Murlo
Orbetello
Piancastagnaio
Pienza
Pitigliano
Radda in Chianti
Radicofani
Rapolano Terme
Roccalbegna
Roccastrada
San Casciano Bagni
San Giovanni d'Asso
San Quirico d'Orcia
Santa Fiora
Sarteano
Scansano
Scarlino
Seggiano
Semproniano
Siena
Sorano
Sovicille
Trequanda

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 141.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 142.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 143.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 144.

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Numero così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 145.

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Lettera abrogata con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 98.

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Comma così sostituito con l.r. 11 giugno 2014, n. 31 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 5.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 46.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 47.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 49.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 49.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 50.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 51.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 52.

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Punto così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 7 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 11 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 16 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 17 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 18 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 19 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 20 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 24 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 26 .

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Comma così sostituito con l.r. 1 ottobre 2018, n. 53, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 agosto 2019, n. 58, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.