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Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66

Legge finanziaria per l'anno 2012.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2011

TITOLO V
- Disposizioni relative agli enti e alle aziende del servizio sanitario regionale
CAPO I
- Riordino e riqualificazione della rete assistenziale attraverso la programmazione di area vasta
Art. 116
- Informativa al Consiglio regionale
1. La Giunta regionale si impegna a presentare alla commissione consiliare competente, entro il mese di febbraio di ogni anno, gli indirizzi e le eventuali iniziative di razionalizzazione del servizio sanitario regionale diretti a garantire la qualità, la sicurezza e la sostenibilità economica del sistema sanitario.
Art. 117
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è inserito il seguente:
"
1 bis. Al fine di perseguire l'appropriatezza degli interventi, l'integrazione dei servizi assistenziali in
rete e l'ottimizzazione delle risorse, la Regione Toscana promuove:
a) l'attivazione, in via sperimentale, di dipartimenti interaziendali, a carattere gestionale, al fine di favorire l'interscambio dei professionisti sui percorsi assistenziali ed il condiviso ed ottimale utilizzo
delle strutture e delle attrezzature;
b) la revisione delle strutture organizzative complesse delle aziende ospedaliero universitarie sulla base delle soglie minime di attività attualmente previste;
c) la revisione, nel rispetto delle necessarie relazioni sindacali, dell'offerta complessiva dei percorsi assistenziali, determinando soglie, volumi e parametri di qualità e sicurezza;
d) le iniziative di riorganizzazione a livello di area vasta, oltre che per gli obiettivi predetti, per consentire il raggiungimento della sostenibilità economica anche di area vasta;
e) la revisione del sistema di valutazione dei direttori generali anche in merito agli obiettivi di area vasta;
f) la valorizzazione della governance tra le istituzioni.
2. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 40/2005, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 1 bis".
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
"4 bis. Il coordinatore del comitato di area vasta effettua il coordinamento delle attività del comitato con particolare riferimento:
a) alla programmazione, a livello di area vasta, degli atti di competenza, con particolare riferimento alle scelte di sviluppo organizzativo compresi i modelli organizzativi che favoriscano la gestione interaziendale di funzioni, strutture ed attrezzature ed il rapporto con il privato accreditato, nonché l'implementazione di procedure innovative e l'utilizzo di tecnologie nuove o ad alto costo;
b) all'attuazione e al monitoraggio degli atti di cui alla lettera a);
c) al coordinamento dell'offerta complessiva dei percorsi assistenziali, con particolare riferimento all'applicazione di soglie, volumi e parametri di qualità e sicurezza;
d) al compito di garantire la valutazione economica integrata dei risultati aziendali e del connesso impiego di risorse, con obiettivi economici e di governo clinico, con particolare riferimento ai risultati di esito ed alla appropriatezza, anche attraverso la sperimentazione del consolidamento dei bilanci a livello di area vasta;
e) al compito di individuare e governare gli obiettivi formativi di area vasta, garantendo percorsi integrati sul territorio.
".
Art. 118
1. Al comma 1 dell'articolo 100 della l.r. 40/2005, dopo le parole: "
delle aziende sanitarie
", sono inserite le seguenti: ",
degli enti del servizio sanitario regionale e delle società della salute
".
Art. 119
1. Al comma 5 dell'articolo 101 della l.r. 40/2005, dopo le parole: "
altri soggetti
", sono inserite le seguenti: "
pubblici del servizio sanitario nazionale
".
Art. 120
- Ruolo degli ESTAV
1. Nell’ambito delle competenze ed attribuzioni, di cui agli articoli 101 e 101 bis della l.r. 40/2005 , i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV) assolvono le funzioni di supporto alla programmazione di area vasta, realizzando un adeguato raccordo fra la programmazione regionale e la programmazione interaziendale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove:
a) l’implementazione delle funzioni demandate agli ESTAV, ai sensi degli articoli 101 e 101 bis della l.r. 40/2005 , anche in merito alla integrazione socio-sanitaria;
b) il coordinamento dei diversi ESTAV, anche mediante l’istituzione della figura di un coordinatore, al fine di garantire l'interscambio e l’ottimizzazione delle risorse, nonché la realizzazione di gare regionali, che favoriscano la specializzazione dei diversi ESTAV in ragione delle diverse categorie merceologiche;
c) la definizione da parte di ciascun ESTAV dei piani di sviluppo annuali e dei relativi budget economici e degli investimenti in materia di Information and Communication Technology (ICT) per le aziende dell’area vasta di competenza, sulla base degli indirizzi e delle linee di programmazione regionali.
3. Il coordinatore di cui al comma 2, lettera b), individuato dal Presidente della Giunta regionale tra i direttori generali degli ESTAV, è tenuto a presentare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di ottimizzazione dei processi e delle risorse di pertinenza degli ESTAV.
CAPO II
- Misure per il contenimento della spesa tramite la razionalizzazione organizzativa
Art. 121
- Misure di contenimento della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale
1. Gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale adottano misure di riduzione delle spese, in linea con le previsioni già contenute nella l.r. 65/2010 , ed in particolare procedono all’adozione di misure per il contenimento della spesa per il personale che, in conformità a quanto sancito dall’Sito esternoarticolo 2, comma 71, della legge 3 dicembre 2009, n. 191 . (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2010") e fermo restando quanto disposto dal comma 73 del medesimo articolo, siano idonee a garantire che la spesa stessa non superi il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento.
2. Al fine di cui al comma 1, si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, le spese per il personale sono considerate al netto:
a) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) per l'anno 2012, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004.
4. Sono comunque fatte salve, e devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia l'anno 2012, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'Sito esternoarticolo 12-bis del decreto Sito esternolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ).
5. Per le finalità di cui al presente articolo, ed anche a fini compensativi fra aziende, sono favoriti accordi per la mobilità interaziendale del personale, anche tra aziende di area vasta diversa da quella di appartenenza.
Art. 122
- Innovazione, riorganizzazione e semplificazioni dei servizi
1. La Regione favorisce, l’innovazione, la riorganizzazione, la semplificazione e l' appropriatezza dei servizi ospedalieri, sia inerenti le attività di ricovero, sia inerenti la specialistica, e dei servizi territoriali, in particolare della residenzialità e dell’assistenza domiciliare, nonché dei servizi di riabilitazione e completa la riorganizzazione dei trasporti sanitari e socio-sanitari.
2. Nell’ambito degli obiettivi di innovazione, riorganizzazione, semplificazione e appropriatezza organizzativa, di cui al comma 1, in merito ai dipartimenti di prevenzione, sono promosse azioni orientate alla rivisitazione del fabbisogno, alla riconversione dell’offerta e all’introduzione di attività sperimentali, anche finalizzate alla semplificazione su scala regionale dei sistemi di qualità.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le necessarie iniziative in sede contrattuale e negoziale sono assunte nei limiti delle risorse disponibili e, comunque, non oltre la spesa sostenuta nell’anno 2010 per le singole iniziative, ridotta del 4 per cento.
Art. 123
- Indennità degli incarichi direzionali del servizio sanitario regionale
1. In attuazione del generale principio di contenimento della spesa l'indennità corrisposta, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai direttori generali, ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale è ridotta nella misura del 5 per cento per la parte eccedente i 90.000,00deuro lordi annui.
2. La riduzione della indennità di cui al comma 1, si applica automaticamente anche a tutti gli altri incarichi che assumono come parametro di riferimento le indennità del direttore generale, del direttore amministrativo o del direttore sanitario.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti in essere, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 124
- Budget economici farmaceutica e dispositivi medici
1. Al fine di garantire il generale principio di contenimento della spesa e di appropriatezza prescrittiva, la Regione definisce nell’ambito della programmazione dei costi degli enti ed aziende del servizio sanitario regionale, specifici budget economici per la farmaceutica ospedaliera e territoriale, nonché per i dispositivi medici.
2. Il rispetto dei budget economici di cui al comma 1, è considerato obiettivo vincolante e imprescindibile nell’ambito del sistema di valutazione dei direttori generali delle aziende sanitarie.
3. Per i farmaci e i dispositivi medici l’obiettivo di contenimento della spesa per l’anno 2012, tenuto conto anche delle ottimizzazioni procedurali e prescrittive, di cui all’articolo 14 della l.r. 65/2010 è fissato in una percentuale pari al 7 per cento di riduzione della spesa relativa all'anno 2011.
4. I dispositivi medici che, nel corso di una gara espletata secondo la tipologia della procedura aperta, non sono stati offerti, pur possedendo i requisiti richiesti nel capitolato, non possono essere acquisiti dagli enti del servizio sanitario regionale con la modalità della procedura negoziata nei due anni successivi alla data di aggiudicazione della procedura stessa.
5. I dispositivi medici di nuova introduzione sul mercato, che non si configurano come affiancamenti o sostituzioni alle stesse condizioni economiche di quelli originariamente aggiudicati, possono essere acquisiti dalle aziende sanitarie soltanto previa formale approvazione da parte della direzione sanitaria e generale della azienda sentito il parere della commissione per dispositivi medici aziendale o di area vasta, ove esistenti.
6. Nel perseguimento degli obiettivi di appropriatezza prescrittiva e standardizzazione dell’offerta, a parità di risultato terapeutico ed omogeneizzazione dei prodotti di consumo, la Regione disciplina le modalità per garantire ricerca, innovazione e sperimentazione dei nuovi prodotti, disciplinando i requisiti e le condizioni in presenza dei quali esse possono essere svolte.
Art. 125
- Governo della domanda e definizione dei budget aziendali inerenti le cure territoriali
1. La Regione promuove l’appropriatezza prescrittiva e il contenimento della spesa anche attraverso il governo della domanda, attuato mediante specifici accordi integrativi regionali con la medicina convenzionata;
2. Attraverso gli accordi di cui al comma 1 sono definiti, nell’ambito della programmazione dei costi degli enti ed aziende del servizio sanitario regionale, specifici budget aziendali relativi ai consumi di prestazioni diagnostiche e specialistiche.
3. Le economie conseguenti al rispetto dei budget di cui al comma 2, sono impiegate anche per iniziative tese a favorire lo sviluppo delle cure territoriali.
Art. 126
- Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie
1. Al fine di sostenere il rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie, fermo restando, per gli anni 2012 e 2013, quanto sancito dall’articolo 16 della l.r. 65/2010 , è autorizzata la concessione di un contributo complessivo di euro 150.000.000,00 (62)

Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 39.

per l’anno 2014.
2. La Giunta regionale individua con deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, che lo esprime entro trenta giorni dal ricevimento, le modalità di riparto tra le aziende sanitarie del contributo di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per euro 148.473.000,00 con gli stanziamenti dell’UPB 245 “Strutture e tecnologie sanitarie – Spese di investimento” e per euro 1.527.000,00 con gli stanziamenti dell’UPB 246 “Organizzazione del sistema sanitario – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2014.(64)

Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 39.

Art. 127
- Fondo per anticipazione alle aziende sanitarie di risorse provenienti da alienazioni
1. Allo scopo di accelerare la realizzazione e il completamento del patrimonio strutturale e strumentale nel settore sanitario, la Regione, fermo restando, per gli anni 2012 e 2013, quanto sancito dall’articolo 16 della l.r. 65/2010 , istituisce per l’anno 2014 un fondo per l’erogazione di anticipazioni fino alla concorrenza di euro 4.740.593,27 (63)

Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 40.

.
2. Possono beneficiare degli interventi di cui al comma 1, le aziende sanitarie che hanno attivato procedure di alienazione di parte del proprio patrimonio disponibile finalizzate alla realizzazione dei nuovi interventi.
3. I soggetti di cui al comma 2, beneficiari degli interventi del fondo, sono tenuti alla restituzione delle somme concesse in anticipazione, senza alcun onere di interesse, entro il termine massimo di trentasei mesi dalla data di erogazione.
4. In caso di mancata restituzione delle somme ai sensi del comma 3, la Regione provvederà a trattenere gli stessi importi da erogazioni dovute ai soggetti beneficiari, anche relative a contributi concessi a qualunque titolo dall’Unione europea, dallo Stato o da altri enti.
5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, determina:
a) i criteri, i termini e le modalità di attribuzione, erogazione e rimborso delle anticipazioni;
b) i casi, i termini e le modalità per la revoca ed il recupero delle anticipazioni concesse.
6. La Giunta regionale per l’anno 2014 presenta alla commissione consiliare competente una relazione che illustra gli interventi attuati tramite il fondo.
7. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte, con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata, nella UPB n. 461 "Riscossione di crediti" e per la spesa, nella UPB n. 245 "Strutture e tecnologie sanitarie – Spese di investimento" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012-2014, annualità 2014.
Art. 128
1. Alla lettera c) del comma 9 bis dell'articolo 39 della l.r. 40/2005 la parola: "
quattro
" è sostituita dalla seguente: "
dieci
".
Art. 129
1. Il comma 3 dell’articolo 40 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
3. Nelle aziende unità sanitarie locali, nel cui territorio sono presenti zone in cui non è costituita la società della salute, lo statuto aziendale di cui all’articolo 50, può prevedere che il direttore sia coadiuvato da un direttore dei servizi sociali con compiti di direzione e di coordinamento delle attività di cui all’articolo 3 septies del decreto delegato.
”.
Art. 130
1. Al comma 6 dell'articolo 71 decies della l.r. 40/2005 le parole: "
pari al 10 per cento
" sono sostituite dalle seguenti: "
non superiore al 10 per cento
".
Art. 131
1. Il comma 1 dell'articolo 82 septies decies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
"
1. Il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio pluriennale sono adottati dal direttore dell'ARS entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento e trasmessi alla Giunta regionale, che li approva entro sessanta giorni, acquisito il parere del Consiglio regionale."
.
Art. 132
- Norma transitoria
1. La disposizione di cui all'articolo 39, comma 9 bis, lettera c) della l.r. 40/2005 , come modificata dall'articolo 128, si applica anche agli incarichi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 gennaio 2000, n. 6 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 giugno 2009, n. 30 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 17 luglio 2009, n. 39 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 19 novembre 1999, n. 60 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 marzo 1994, n. 24 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1997, n. 65 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 maggio 2008, n. 28 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 5 agosto 2010, n. 47 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 30 ottobre 2010, n. 55 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 7 maggio 1985, n. 59 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 6 settembre 1993, n. 67 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 aprile 1995, n. 49 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 1995, n. 83 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 5 aprile 2004, n. 21 .

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Articolo abrogato con l.r. 6 giugno 2012, n. 26 , art. 8.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 ottobre 2008, n. 53 .

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Nota soppressa.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 1 agosto 2011, n. 35 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 23 luglio 2009, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 12 febbraio 2010, n. 10 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 6 agosto 2001, n. 36 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 giugno 1997, n. 45 .

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 15 novembre 2011, n. 58 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 9 gennaio 2009, n. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 21 maggio 2012, n. 21 , art. 6.

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Punto abrogato con l.r. 21 maggio 2012, n. 21 , art. 6.

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Articolo abrogato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 8.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.

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Sezione inserita con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 15.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 17.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 21.

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Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 6.

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Parole inserite con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 5.

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Tabella così sostituita con l.r. 26 novembre 2012, n. 66 , art. 5.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 39.

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Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 39.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 39.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 40.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 2.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 39.

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Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 40.

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Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 39.

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Comma così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n.90 , art.60.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 48.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 48.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

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Articolo abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 5 aprile 2017, n. 17 , art. 13.

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Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25 , che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.