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Legge regionale 4 novembre 2011, n. 55

Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale.

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 14 novembre 2011

Art. 18
- Disposizioni transitorie
1. Fino all’approvazione del PRIIM e del documento attuativo in materia di viabilità regionale di cui all’articolo 4, conserva validità il programma pluriennale d’intervento sulle strade regionali già approvato al momento dell’entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 24, comma 1, della l.r. 88/1998 . Tale programma pluriennale può essere aggiornato con deliberazione del Consiglio regionale.
2. Fino all’approvazione del PRIIM, i criteri da utilizzare per il riparto delle risorse a favore degli enti locali per la realizzazione degli interventi infrastrutturali nei porti e nelle vie navigabili di interesse regionale sono contenuti nella deliberazione del Consiglio regionale 30 dicembre 2008, n. 101 (Definizione dei criteri per i contributi in materia di porti regionali e navigazione interna ai sensi dell’articolo 21 bis della legge regionale 27 maggio 2008, n. 27 “Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 Legge finanziaria per l’anno 2008). Tale deliberazione può essere aggiornata dal Consiglio regionale.
3. Fino all’approvazione del PRIIM, la Giunta regionale provvede, in attuazione dei criteri stabiliti nella deliberazione consiliare di cui al comma 2 ed in coerenza con il PIT, a specificare con i documenti attuativi annuali gli obiettivi operativi e le modalità di intervento e ad aggiornare il quadro finanziario sulla base del bilancio di previsione annuale. Tali documenti sono trasmessi dalla Giunta regionale alla commissione consiliare competente.
4. Fino all’approvazione del PRIIM, mantiene efficacia il piano della mobilità e della logistica approvato con deliberazione del Consiglio regionale 22 giugno 2004, n. 63 (Piano regionale della mobilità e della logistica. Approvazione atto di programmazione ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2000, n. 12 “Approvazione del Piano di Indirizzo territoriale. Art. 7 L.R. 16 gennaio 1995, n. 5 ”).
5. In sede di prima applicazione, il PRIIM effettua la ricognizione e la verifica dello stato di attuazione degli atti regionali di programmazione in materia di mobilità e di infrastrutture diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2.
5 bis. Su indicazione del PRS 2016-2020, il PRIIM attuativo del PRS 2011-2015 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 12 febbraio 2014, n. 18, è prorogato ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della l.r. 1/2015. (7)

Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 94.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 45.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 46.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 46.

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 94.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.