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Legge regionale 4 novembre 2011, n. 55

Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale.

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 14 novembre 2011





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Vista la legge regionale 10 dicembre 1998 n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 );


Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);


Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 30 settembre 2011;


Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta dell’8 settembre 2011;


Considerato quanto segue:


1. L’esigenza di istituire un piano integrato delle infrastrutture e della mobilità, quale nuovo strumento della programmazione regionale, al fine di razionalizzare il complesso degli strumenti e dei procedimenti di programmazione nelle materie attinenti al sistema delle infrastrutture di trasporto, alla logistica, al servizio di trasporto pubblico locale e alle politiche sulla mobilità;


2. Il carattere strategico della soluzione prescelta, che si pone in armonia con l’esperienza già maturata nell’ordinamento regionale per quanto attiene alla programmazione in materia ambientale;


3. La previsione che le strategie e gli obiettivi in materia di infrastrutture di trasporto, di logistica, di trasporto pubblico locale e di mobilità siano contenute all’interno di un piano integrato che, conseguentemente, assume la denominazione di piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM);


4. L’esigenza che le strategie e gli obiettivi di cui al punto 3 risultino coerenti con il piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all’articolo 48 della l.r. 1/2005 ;


5. L’esigenza di dettare una disciplina transitoria che mantenga fermi, nelle more dell’approvazione ed attuazione del PRIIM, gli atti di programmazione esistenti;


6. La necessità di procedere ad una puntuale ricognizione di tutti gli atti attinenti alla programmazione nelle materie coinvolte e quella di modificare le leggi regionali in materia di pianificazione territoriale e trasferimento delle funzioni, al fine di prevedere che obiettivi, finalità, tipologie di intervento, nonché il quadro delle risorse attivabili siano definiti all’interno del PRIIM;


7. L’opportunità di dare puntuale informazione alla commissione consiliare competente e al Consiglio regionale, annualmente, sugli stati di realizzazione del PRIIM, sui risultati di attuazione del piano stesso e sulle variazioni più rilevanti intervenute nel quadro conoscitivo di riferimento, attraverso il documento di monitoraggio.


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 45.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 46.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 46.

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 94.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.