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Legge regionale 4 novembre 2011, n. 55

Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale.

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 14 novembre 2011

CAPO I
- Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità, contenuti e attuazione
Art. 1
- Oggetto della legge
1. La presente legge istituisce il piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) e ne definisce l'ambito di intervento ed i contenuti.
Art. 2
- Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità
1. Il PRIIM costituisce attuazione del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008). (3)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 44.

a) realizzare una rete integrata e qualificata di infrastrutture e servizi per la mobilità sostenibile di persone e merci;
b) ottimizzare il sistema di accessibilità alle città toscane, al territorio e alle aree disagiate e sviluppare la piattaforma logistica toscana quale condizione di competitività del sistema regionale;
c) ridurre i costi esterni del trasporto anche attraverso il riequilibrio e l’integrazione dei modi di trasporto, l’incentivazione dell’uso del mezzo pubblico, migliori condizioni di sicurezza stradale e la diffusione delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione.
Art. 3
- Contenuti del PRIIM
1. Il PRIIM quale strumento della programmazione regionale ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2015 (4)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 45.

delinea le strategie di attuazione integrata e coordinata delle politiche regionali nei seguenti ambiti interconnessi di azione strategica:
a) realizzazione delle grandi opere per la mobilità di interesse nazionale e regionale;
b) qualificazione del sistema dei servizi di trasporto pubblico;
c) azioni per la mobilità sostenibile e per il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria;
d) interventi per lo sviluppo della piattaforma logistica toscana;
e) azioni trasversali per l’informazione e comunicazione, ricerca e innovazione, sistemi di trasporto intelligenti.
2. Ai fini di cui al comma 1, il PRIIM:
a) definisce ed aggiorna periodicamente il quadro conoscitivo relativo allo stato delle infrastrutture ferroviarie, stradali e autostradali, delle infrastrutture per la logistica, della domanda di mobilità e dell’offerta dei servizi;
b) promuove il coordinamento e l’integrazione delle politiche regionali per gli aspetti relativi alla mobilità e alle infrastrutture in riferimento agli altri piani e programmi di settore;
c) definisce gli obiettivi strategici, gli indirizzi, il quadro delle risorse attivabili e la finalizzazione delle risorse disponibili per ciascun ambito di cui al comma 1;
d) individua le tipologie di intervento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici di cui alla lettera c), determinandone i risultati attesi e gli indicatori, ed individua i criteri di ripartizione delle risorse a cui le deliberazioni (4)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 45.

di cui all’articolo 4 debbono attenersi, contenendo, in particolare, quanto previsto:
1) in materia di viabilità regionale dall’articolo 24 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 );
2) in materia di porti, aeroporti e vie navigabili di interesse regionale, dagli articoli 25 e 26 della l.r. 88/1998 ;
3) in materia di trasporto pubblico locale, dall’articolo 5 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);
4) in materia di promozione e sicurezza stradale, dall’articolo 1, comma 2, lettera a), e dall’articolo 2, comma 4, lettera a), della legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana).
Art. 4
- Attuazione e monitoraggio del PRIIM
1. La Giunta regionale con proprie deliberazioni provvede all’attuazione del PRIIM in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione. (5)

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 46.

2. La Giunta regionale presenta entro il 30 giugno (8)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 1.

di ogni anno alla commissione consiliare competente e al Consiglio regionale un documento di monitoraggio, che descrive:
a) gli stati di realizzazione del PRIIM, con particolare riguardo a quanto programmato nell'anno precedente attraverso il DEFR (6)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 46.

e le eventuali criticità riscontrate;
b) i risultati dell’attuazione del PRIIM con riferimento agli specifici obiettivi programmati;
c) le variazioni più rilevanti eventualmente intervenute nel quadro conoscitivo di riferimento.
Art. 5
- Raccordo con la pianificazione territoriale
1. Il PRIIM definisce le strategie e gli obiettivi in materia di infrastrutture, mobilità e trasporti in coerenza con il piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all’articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).
Art. 6
- Norma finanziaria
1. Le risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dal PRIIM sono individuate in coerenza con gli stanziamenti di bilancio.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 45.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 46.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 46.

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 94.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.